Analisi e commenti

27 Settembre 2022

“Aiuti ter” – 2: crediti energetici prorogati di due mesi e rafforzati

L’articolo 1 del Dl 144/2022, ricalcando analoghe misure adottate nei mesi scorsi, conferma i contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il prolungamento, questa volta, è per due mesi, non i “soliti” tre. Ci sono, però, anche novità positive rispetto all’ultima versione della disciplina (articolo 6, Dl 115/2022), quella che ha riguardato i consumi del periodo luglio-settembre: la misura di tutte e quattro le tipologie di bonus è incrementata di 15 punti percentuali e, attraverso una sensibile riduzione del requisito della potenza minima disponibile del contatore (da 16,5 a 4,5 kW), risulta decisamente ampliata la platea dei beneficiari del credito destinato alle “non energivore”, con accesso consentito a tante imprese di dimensioni minori, come bar, ristoranti e negozi.
I beneficiari dei bonus energetici avranno tempo fino al 31 marzo 2023 per utilizzare in compensazione gli importi spettanti; in alternativa, potranno cedere i crediti ad altri soggetti che, in ogni caso, dovranno sfruttarli entro lo stesso termine. A quella data, inoltre, è spostata anche la scadenza per “spendere” i contributi relativi al terzo trimestre, che il “decreto Aiuti bis” aveva invece fissato al 31 dicembre 2022.

Imprese energivore
Si tratta delle imprese a forte consumo di energia, cioè quelle che – come stabilito dall’articolo 3 del decreto Mise 21 dicembre 2017 – hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e rispettano uno dei seguenti requisiti: operano nei settori, minerari e manifatturieri, indicati nell’allegato 3 alla Comunicazione della Commissione sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Ue del 28 giugno 2014), tra cui estrazione di minerali, attività siderurgiche, fabbricazione di prodotti in ceramica, produzione di cemento, produzione di oli e grassi, tessitura, confezione di abbigliamento in pelle, fabbricazione di componenti elettronici; operano nei settori dell’allegato 5 alla suddetta Comunicazione, cioè altri settori minerari e manifatturieri, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val (valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi), non inferiore al 20%; non rientrano fra quelle indicate in precedenza, ma sono negli elenchi delle imprese a forte consumo redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (articolo 39, Dl 83/2012).
Tali soggetti hanno diritto al bonus se, nel terzo trimestre 2022, i loro costi per la componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi, sono mediamente aumentati di oltre il 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019, considerati anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è pari al 40% (non più il 25%, misura riconosciuta per il terzo trimestre) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata a ottobre e novembre 2022 nonché per l’eventuale energia elettrica prodotta e autoconsumata in quei due mesi; per quest’ultima, l’incremento del costo va verificato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati per produrre l’energia e il bonus si determina facendo riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, per i mesi di ottobre e novembre 2022, del Pun, ossia del prezzo unico nazionale dell’energia acquistata alla borsa elettrica.

Imprese non energivore
Fortemente ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il trimestre luglio-settembre).

Imprese gasivore
Si tratta delle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi per usi termoelettrici.
Il credito d’imposta spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al terzo trimestre 2022, sulla base dei dati del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, è aumentato più del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019, ed è pari al 40% (invece che il 25% del terzo trimestre) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Imprese non gasivore
Lo stesso bonus del 40% (in precedenza, era del 25%) sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta anche alle imprese diverse da quelle gasivore, sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Crediti: caratteristiche e modalità di utilizzo
Le quattro tipologie di crediti d’imposta sono accomunati dalle stesse caratteristiche:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto
  • sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, si segnala che, intervenendo sulla disciplina dettata dal “decreto Aiuti bis”, viene spostato alla stessa data del 31 marzo 2023 anche il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus spettanti per il terzo trimestre, che la norma aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stato introdotto un nuovo adempimento comunicativo per i beneficiari dei crediti (compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022), i quali, entro il 16 febbraio 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022. La stessa Agenzia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, dovrà definire, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione
  • non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000)
  • possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia. I contratti conclusi in violazione di tali condizioni sono considerati nulli. In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione, mentre l’acquirente deve utilizzare l’importo in compensazione entro la stessa data limite del 31 marzo 2023. In ogni caso, per le cessioni di crediti, restano applicabili le disposizioni sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti conferiti all’Agenzia delle entrate (articolo 121, commi da 4 a 6, Dl 34/2020) e la disciplina dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi (articolo 122-bis, Dl 34/2020) che, tra l’altro, consente alla stessa Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta cessione, di sospenderne gli effetti per un massimo di trenta giorni, laddove riscontri profili di rischio in merito alla sua regolarità.

Vi è un’unica particolarità che riguarda i soli contributi destinati alle imprese non energivore e a quelle non gasivore: se il rifornimento di energia o gas nel terzo trimestre 2022 e nei successivi mesi di ottobre e novembre avviene presso lo stesso venditore da cui ci si approvvigionava nel terzo trimestre del 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus, comunica al cliente, su sua richiesta, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito spettante per i mesi di ottobre e novembre. Il contenuto della comunicazione e le sanzioni per il fornitore inadempiente saranno definiti dall’Arera entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’“Aiuti ter”.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 26 settembre

“Aiuti ter” – 2: crediti energetici prorogati di due mesi e rafforzati

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