27 Settembre 2022
La sostitutiva al 7% sui redditi esteri vale anche per il pensionato Inps
Un cittadino italiano, percettore di una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall’Inps, può accedere al regime di favore che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 7%, sulle pensioni maturate all’estero, se il titolare trasferisce la propria residenza in uno dei comuni del Sud Italia elencati dalla norma (articolo 24-ter del Tuir). È la sintesi della risposta n. 471 del 27 settembre 2022 fornita dall’Agenzia delle entrate.
L’istante, attualmente residente in Germania, fa sapere che ha lavorato a Monaco presso l’Ufficio europeo dei brevetti e che intende trasferire la propria residenza fiscale in un comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti. Considerando che percepisce dall’Inps una pensione per un precedente lavoro svolto in Italia, chiede se per la pensione erogata dall’Ufficio europeo di brevetti possa beneficiare del regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del Tuir.
La norma, nel dettaglio, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva per le pensioni estere, nella misura del 7%, a patto che il percettore delle somme provveda a trasferire la propria residenza “in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione”.
Rientrano quindi nell’ambito dell’agevolazione le pensioni corrisposte da soggetti esteri in quanto redditi prodotti in un paese straniero.
L’Agenzia evidenzia che la normativa in esame non prevede una preclusione del regime agevolativo ai soggetti titolari di altri redditi percepiti in Italia. Pertanto la pensione erogata dall’Inps all’istante non costituisce un ostacolo all’applicazione della misura prevista dall’articolo 24-ter del Tuir.
L’Agenzia inoltre ritiene che l’Ufficio europeo brevetti può senz’altro essere incluso fra i “soggetti esteri” indicati dalla norma.
L’istante, in conclusione, nel presupposto che si trasferisca al Sud in uno dei Comuni elencati dalla norma, potrà fruire dell’imposta Irpef sostitutiva nella misura del 7% prevista dal citato articolo 24-ter del Tuir per il reddito estero.
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