27 Settembre 2022
Leasing del tomografo computerizzato, applicazione dell’Iva al 5 per cento
Una società che ha sottoscritto, in qualità di locatore, un contratto di locazione finanziaria con un conduttore avente ad oggetto un tomografo computerizzato, potrà applicare i benefici Iva previsti dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020, cioè l’esenzione per le cessioni fino al 31 dicembre 2020 e l’Iva al 5% per quelle effettuate successivamente. Parimenti potrà beneficiare del trattamento di favore anche il pacchetto di beni aggiuntivi al tomografo oggetto di leasing, se per tali prodotti ricorra il “principio di accessorietà”. Per l’eventuale imposta da recuperare la società istante potrà ricorrere alla nota di variazione in diminuzione solo se non è spirato il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 478 del 27 settembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia in primo luogo concorda con la tesi dell’istante, sull’applicabilità della misura di favore del decreto “Rilancio”, riferita alle sole alle cessioni di beni, anche ai contratti di locazione finanziaria tenuto conto di quanto precisato dall’articolo 16, comma 3, del Dpr n. 633/1972: “Per le prestazioni di servizi dipendenti da (…) contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni (…) dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.
L’Agenzia ricorda, poi, i numerosi documenti di prassi che hanno chiarito l’importanza della classificazione merceologica dei beni da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ai fini della fruizione dell’aliquota Iva ridotta prevista dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 (risposta n. 470/2020, circolare n. 12/2020, circolare n. 9/2021). In particolare è necessario che il bene, incluso il prodotto dato in leasing dall’istante, sia riconducibile alla classificazione doganale con il codice Taric 902212 (tomografo computerizzato).
Di conseguenza se il prodotto oggetto del contratto di locazione finanziaria sia riconducibile a tale classificazione doganale l’Agenzia ritiene che esso possa rientrare tra i prodotti agevolabili indicati nel decreto “Rilancio”.
Per quanto riguarda, invece, gli altri beni e servizi facenti parte del pacchetto accessorio, l’Agenzia ritiene invece che non possano godere di per sé dello stesso trattamento agevolato, in quanto non espressamente previsti nell’elenco di cui al n. 1-ter 1 della Parte II-bis della Tabella A, allegata al decreto Iva, in cui sono citati tutti i beni agevolabili.
Tuttavia l’Agenzia ricorda un principio ribadito anche dalla direttiva Iva e dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza del 29 marzo 2007, causa C-111/05) secondo cui le operazioni accessorie concorrono alla formazione della base imponibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla stessa aliquota Iva. Anche la circolare n. 26/2020 in riferimento al regime Iva introdotto dal Decreto Rilancio ha chiarito che il trattamento di favore spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dallo stesso articolo 124.
Di conseguenza qualora il tomografo computerizzato oggetto dell’interpello possa beneficiare dell’Iva agevolata prevista dal decreto “Rilancio”, in base alla corretta classificazione doganale, l’Agenzia ritiene che i beni abbinati e congiunti al tomografo possano fruire del medesimo trattamento ai fini Iva ma solo nel caso in cui ricorrano le predette condizioni di accessorietà nei confronti del bene principale.
Riguardo l’ulteriore quesito sulle note di variazione in diminuzione per recuperare l’eventuale Iva non dovuta, l’Agenzia chiarisce che nel caso prospettato, per le fatture emesse nel 2020 il termine di un anno per emettere le note di variazione è ormai trascorso, mentre per quelle del 2021 l’istante è ancora in tempo a esercitare tale diritto. L’istante, invece, non potrà ricorrere al rimborso dell’imposta in quanto tale opzione è ammessa solo in assenza di “colpevole inerzia”.
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