Normativa e prassi

14 Gennaio 2022

Quadro straordinario aiuti di Stato: pronto il decreto per la verifica

Il Mef, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anticipa in Rete il decreto ministeriale 11 dicembre 2021, già bollinato, che definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti in base alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, in attuazione del Dl n. 41/2021, articolo 1, commi 13-17 (decreto “Sostegni”). Disponibile anche la nota illustrativa che accompagna il provvedimento.

A causa delle criticità innescate dalla pandemia, il Dl n. 41/2021 ha rimodulato il quadro normativo (regime quadro) riguardante gli aiuti di Stato per consentire ai beneficiari delle misure di sostegno, elencate al comma 13 della disposizione, di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, in deroga alla disciplina ordinaria.

Il Dm stabilisce le linee guida da adottare per verificare il rispetto dei limiti e le condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo ed effettuare il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti in base alle stesse Sezioni, tenuto conto anche delle richieste della Commissione europea ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attuazione delle misure di sostegno.
Dopo aver richiamato, nell’articolo 1, le disposizioni agevolative che ricadono nel nuovo quadro normativo e tenendo conto delle variazioni che hanno innalzato i massimali a più riprese, il decreto del Mef indica le soglie degli aiuti ammessi. In particolare, stabilisce che:
a) agli aiuti ammessi, fruiti nel rispetto delle condizioni e delle soglie fissate nella Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano massimali fino a:

  • 800mila euro per impresa unica, ovvero 120mila euro per le imprese dei comparti pesca e acquacoltura e 100mila euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021
  • 1.800mila euro per impresa unica, ovvero 270mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 225mila euro per le imprese del settore produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021

b) agli stessi benefici, utilizzati secondo le condizioni stabilite dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano massimali pari a:

  • 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021
  • 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021.

Per accertare il rispetto delle soglie fruibili rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario secondo le indicazione del punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C(2021) 7521 final.

I destinatari dei contributi dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con oggetto il rispetto dei requisiti fissati dalle suddette Sezioni, nella quale attestano, tra l’altro, che l’importo complessivo degli aiuti utilizzati non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12, gli operatori devono attestare, nella stessa autoliquidazione, la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste in tale Sezione. In particolare, il beneficiario deve dichiarare che nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza del singolo aiuto (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo del contributo richiesto non supera il 70% (90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.

Quadro straordinario aiuti di Stato: pronto il decreto per la verifica

Ultimi articoli

Attualità 8 Novembre 2024

Concorso per 50 funzionari Ict, online i risultati finali

Pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Agenzia delle entrate, gli esiti del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area funzionari, famiglia professionale Ict, di cui 25 data analyst (codice concorso DA25) e 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (codice concorso AISI25).

Normativa e prassi 8 Novembre 2024

Start-up e Pmi innovative, fiscalità messa a punto

È approdata ieri in Gazzetta ufficiale la legge n.

Normativa e prassi 7 Novembre 2024

Nuova autotutela tributaria, i chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 21 firmata oggi, 7 novembre 2024, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, le Entrate forniscono le istruzioni agli Uffici in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quiquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal decreto legislativo n.

Normativa e prassi 7 Novembre 2024

Insetticida a tutela delle piante può beneficiare dell’Iva al 10%

Un insetticida commercializzato da una società, destinato ad attirare gli insetti mediante l’erogazione di feromoni, proteggendo così le piante dagli organismi nocivi, può rientrare tra i prodotti fitosanitari e beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, pari al 10 per cento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?