Normativa e prassi

30 Dicembre 2021

“Termination fee” per chiusura società: non deducibile ai fini Ires e Irap

Il costo sostenuto da una società titolare di un noto marchio, per la chiusura anticipata di un punto vendita nel nord America che fa capo a una sua controllata, non è deducibile ai fini Ires e Irap non essendo adeguatamente documentata l’inerenza del componente negativo di reddito. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 882 del 30 dicembre 2021.

La società istante, in particolare, visti i risultati negativi di gestione ha deciso, per salvaguardare l’immagine del brand, di chiudere il punto vendita statunitense intervenendo nell’accordo di locazione fra la società afferente al negozio in chiusura e il locatore, facendosi carico dei costi e provvedendo a iscrivere detto onere come costo per spese di pubblicità, in applicazione dei corretti principi contabili. L’istante inoltre fa presente che è intervenuta in favore della controllata non per patrimonializzarla ma al solo scopo di tutelare il prestigio del marchio di cui essa è titolare.
Chiede, quindi, se il costo sostenuto (termination fee) a favore della controllata per poter chiudere anticipatamente un contratto di locazione immobiliare e salvaguardare, così, l’immagine del marchio sul mercato del nord America in cui operava la società chiusa, possa essere deducibile ai fini Ires e Irap.

L’Agenzia rileva, anche alla luce della giurisprudenza e della prassi (sentenza della Corte di cassazione n. 18904/2018 e risoluzione n. 196/2008) che spetta al contribuente fornire la prova della riferibilità di un componente negativo di reddito dell’attività dell’impresa, in quanto soggetto tenuto a dimostrare l’imponibile maturato. Tuttavia, nel caso in esame, anche a seguito della documentazione integrativa richiesta all’istante, emerge l’inesistenza di accordi formalizzati aventi ad oggetto la concessione dell’utilizzo del marchio in favore della controllata americana e che i rapporti fra l’istante e la controllata Usa per la distribuzione dei prodotti erano disciplinati da un listino di riferimento applicabile nei confronti di terzi soggetti, come si evince fra l’altro dai documenti aggiuntivi forniti.

Dall’istanza quindi emerge che la somma in questione non è riconducibile ad alcuna attività della società essendo utilizzata a seguito della conclusione di un contratto che riguarda esclusivamente la controllata Usa. L’istante è intervenuta solo per il pagamento ma non ha interferito nell’accordo tra la controllata Usa e il suo locatore né ha chiesto alla prima eventuali prestazioni in cambio.

L’Agenzia ritiene, inoltre, che non sia adeguatamente provata l’inerenza del componente negativo di reddito, né tale inerenza può essere dimostrata dal fatto che l’istante ha evitato il danno di immagine al marchio. In sostanza, il nesso causale fra l’onere economico sostenuto e la procedura concorsuale da scongiurare, o la salvaguardia del brand, non è sostenuto da elementi certi ai fini della deducibilità Ires.

Parimenti ai fini Irap, l’Agenzia rileva che “in linea generale la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico. Tuttavia, si evidenzia che un costo che non attenga all’attività d’impresa non può essere dedotto per il semplice fatto di essere stato imputato al conto economico” (cfr.  circolari n. 39/2009 e n. 36/2009).

Nel caso in esame, non è sufficiente, pertanto, che il costo sia transitato a conto economico, ma è necessario dimostrare un’attinenza diretta del componente negativo in questione all’attività d’impresa svolta dall’istante. di conseguenza, analogamente alle considerazioni sulla deducibilità Ires del costo sostenuto dall’istante, l’Agenzia ritiene che le somme corrisposte a favore della controllata statunitense anche se risultano imputate a conto economico non sono deducibili ai fini della determinazione del valore netto della produzione.

“Termination fee” per chiusura società: non deducibile ai fini Ires e Irap

Ultimi articoli

Attualità 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva 2026 tardiva: valida se inviata entro il 29 luglio

La non tempestività comporta l’applicazione di una sanzione pari a 250 euro, ma con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurla a un decimo del minimo, versando quindi solo 25 euro Per la presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all’anno d’imposta 2025, il termine scaduto lo scorso 30 aprile non rappresenta l’ultima chance.

Attualità 24 Luglio 2026

Genitori e altri rappresentanti: come accedono alla precompilata

Tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di figli minorenni possono gestire online la dichiarazione dei propri rappresentati.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Global minimum tax, codici tributo per regolarizzare con ravvedimento

L’Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n.

Normativa e prassi 23 Luglio 2026

Nuovi codici tributo per Iva, Isi e imposta sugli aerotaxi

Consentono di versare, tramite F24 e F24 Elide, le somme dovuto per imposte, interessi e sanzioni a seguito di atti di recupero Istituiti, con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto