30 Dicembre 2021
Bonus servizi digitali 2021, 131 le imprese beneficiarie
Approvato, con il decreto del 29 dicembre del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e inviato all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici, che potranno beneficiare del credito d’imposta 2021 per l’acquisizione di servizi digitali. L’incentivo, previsto per il 2020 dall’articolo 190 del decreto “Rilancio”, è stato poi prorogato agli anni 2021 e 2022 dall’articolo 1, comma 610 della legge di bilancio 2021, (vedi articoli “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 7 un credito per i servizi digitali” e “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 19 I crediti d’imposta per la stampa”).
Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio sono state definite con il Dpcm 4 agosto 2020 (vedi “Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le “istruzioni” per l’uso”).
Le istanze relative al 2021 potevano essere inviate, attraverso l’apposita piattaforma, dal 20 ottobre al 20 novembre (vedi articolo “Tax credit servizi digitali 2021, le domande da oggi, 20 ottobre”).
L’elenco approvato con il decreto di ieri riporta, accanto a ogni nominativo, la somma spettante. Nella lista sono presenti anche i richiedenti che pur avendo i requisiti per ottenere il contributo non potranno riceverlo, in tutto o in parte, a causa delle comunicazioni pervenute dal Registrazione nazionale degli aiuti di Stato e dei limiti delle sovvenzioni concedibili.
Le domande valide pervenute al dipartimento entro la scadenza del 20 novembre sono state 132. Di queste, alla fine dell’istruttoria e dei controlli automatizzati che hanno consentito di verificare i requisiti di accesso, è rimasta fuori soltanto un’impresa perché non è risultata connessa a una testata digitale, iscritta con tale modalità di diffusione presso il Registro degli operatori della comunicazione come invece richiesto.
Le imprese beneficiarie potranno usufruire, entro i limiti stabiliti, dell’intero credito spettante, visto che le risorse disponibili (10 milioni di euro) sono risultate sufficienti rispetto all’importo complessivo richiesto e non è stato necessario procedere con il riparto percentuale dello stanziamento.
Il tax credit, ricordiamo, è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bonus e spetta per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro e nel rispetto delle soglie de minimis. Il credito è alternativo e non è cumulabile, salva diversa disposizione di legge, con altre agevolazioni statali, regionali o europee riferibili alle stesse spese, nonché con i contributi diretti a favore del settore (Dlgs n. 70/2017).
La somma può essere utilizzata soltanto in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6919”, istituito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 81/2020, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del decreto in esame sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, da ieri.
Le case editrici a cui è stato riconosciuto un credito d’imposta superiore a 150mila euro potranno utilizzare la somma dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione trasmessa dal dipartimento una volta consultata la banca dati nazionale antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero immediatamente, come prevede la procedura d’urgenza adottata in seguito alla pandemia.
L’incentivo è revocato nel caso in cui venga accertata la mancanza di uno dei requisiti o in presenza di documenti non veritieri e false dichiarazioni, emersi anche dall’esito dei controlli ordinari effettuati dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza.

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