10 Dicembre 2021
Superbonus non precluso agli inquilini dell’Ipab
Possono accedere alla detrazione del 110%, per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni e sulle parti comuni del condominio, le persone fisiche che, con regolare contratto di locazione, detengono immobili residenziali, appartenenti a un unico compendio, di proprietà di un’Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza senza scopo di lucro.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 804 del 10 dicembre 2021
Il dubbio da risolvere è, appunto, di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (Ipab) senza scopo di lucro, che affitta abitazioni a canoni calmierati a persone bisognose.
L’Ipab intende effettuare interventi di risparmio energetico e antisismico su unità immobiliari appartenenti a un unico compendio, costituito in condominio, con prevalente destinazione abitativa. Gli appartamenti e i negozi di sua proprietà sonno locati a terzi.
L’istante vuole sapere se può applicare il Superbonus per i lavori programmati o, in alternativa, il bonus facciate, l’ecobonus e il sismabonus. Chiede, inoltre, se può optare per il cosiddetto “sconto in fattura” previsto dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
In caso di inapplicabilità delle detrazioni da parte dell’ente, l’istituto chiede se i locatari possano, singolarmente beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico (trainanti e trainati) effettuati sulle abitazioni e sulle parti comuni del fabbricato suddividendo, in quest’ultimo caso, le spese sostenute.
L’Agenzia delle entrate, dopo il consueto inquadramento normativo e di prassi necessario per individuare gli ambiti applicativi e i requisiti di accesso alla detrazione del 110% esclude che l’istante possa beneficiare del Superbonus. La disposizione, infatti, contiene un elenco tassativo dei possibili beneficiari dello sconto fiscale e tra questi non sono presenti le Ipab.
Non devono però rinunciare all’opportunità gli inquilini degli alloggi dell’ente. La risposta dell’Agenzia, al riguardo, richiama la circolare n. 24/2020 secondo cui anche le persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni possono usufruire della maxi detrazione, ma soltanto per gli interventi effettuati su immobili “privati” e cioè non utilizzati per lo svolgimento dell’attività o della professione: in breve, a uso abitativo. Di conseguenza, sulla base dello stesso criterio logico, sono esclusi dal beneficio, sotto il profilo oggettivo, gli immobili non residenziali anche se di proprietà di contribuenti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
Per usufruire del taglio Irpef le persone fisiche devono possedere o detenere la casa, in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al loro inizio. In particolare, il beneficiario deve possedere l’abitazione in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.
Tornando all’interpello, quindi, l’istante non può applicare il Superbonus perché manca del requisito soggettivo, ma possono farlo i suoi inquilini in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari.
A tal fine è necessario il consenso espresso dell’ente proprietario e che siano i condòmini a sostenere le spese.
L’Agenzia aggiunge che l’accesso al bonus facciate, all’ecobonus e al sismabonus non è precluso agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale (circolare n. 7/2021). In tal caso, se riscontrabili i presupposti previsti dalle rispettive disposizioni agevolative, è possibile optare, con riferimento ai suddetti interventi, per lo “sconto in fattura” disciplinato dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.