11 Novembre 2021
“Sanificazione”, pronto il codice per utilizzare il bonus con l’F24
Ieri il provvedimento con il quale è stato stabilito che i beneficiari del credito d’imposta “sanificazione” potranno spendere il 100% del bonus richiesto (vedi articolo “Bonus sanificazione al 100%, fatti i conti, non occorrono tagli”) e oggi, 11 novembre 2021, la risoluzione n. 64 dell’Agenzia delle entrate che istituisce il codice tributo “6951”, necessario per consentire l’utilizzo in compensazione del contributo tramite presentazione del modello F24.
Stiamo parlando del tax credit previsto dall’articolo 32 del decreto “Sostegni-bis”, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi diretti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il provvedimento del 15 luglio del direttore dell’Agenzia ha fissato i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, tra l’altro, che l’indennizzo può essere utilizzato, oltre che in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, anche in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il bonus spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e non può superare il 30% delle spese agevolabili.
Il credito può essere utilizzato in compensazione da oggi, ossia dal giorno successivo al provvedimento che ha stabilito la percentuale del contributo attribuibile a ogni richiedente in base alle risorse disponibili e all’ammontare complessivo dei crediti richiesti. Come abbiamo visto i fondi sono risultati superiori all’importo richiesto dai contribuenti, quindi, i beneficiari potranno utilizzare per intero la somma spettante. Il credito d’imposta fruibile può essere visualizzato tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Chi intende sfruttare il credito con il modello F24 dovrà, quindi, indicare nella delega di pagamento il codice tributo:
- “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
L’identificativo trova il suo posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente proceda al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.
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