10 Novembre 2021
Consulenza alla start-up innovativa sconto fiscale se saldo in “quote”
Con la risposta n. 776 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la prestazione di opere o di servizi professionali qualificati a una start-up innovativa, regolarmente iscritta presso la Camera di commercio, in cambio della cessione di quote di partecipazioni nella società committente, beneficia dell’agevolazione prevista dalla legge, che prevede che il corrispettivo non concorra alla formazione del reddito complessivo della prestatrice.
Nel 2020 una Srl ha fornito servizi di consulenza di comunicazione ad una società, iscritta nel registro speciale della Camera di commercio delle società “start-up innovative”.
In relazione a tale prestazione, le due compagini hanno stipulato un accordo di “work for equity“, in forza del quale la Srl ha ricevuto come corrispettivo della prestazione di servizi una quota di partecipazione della start-up (cosiddetta “quota di nuova emissione”) di valore, certificato da una perizia ex articolo 2465 cc, pari a quello del servizio fornito.
La Srl chiede, quindi, se le prestazioni sopradescritte, rese nei confronti della committente, in adesione di un accordo di work for equity, possano rientrare – come ritiene la stessa istante – nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, comma 4 del Dl 179/2021, e, in particolare, se la quota di partecipazione ricevuta a fronte della prestazione effettuata nei confronti della società committente debba concorrere o meno alla formazione del proprio reddito complessivo.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ricorda che il Dl n. 179/2012 ha introdotto una serie di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, le cui modalità di attuazione sono state stabilite con Dm del Mef del 7 maggio 2019 e con decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.
Poi, l’articolo 4 Dl n. 3/2015 ha esteso larga parte delle misure già previste in favore delle start-up innovative alle piccole e medie imprese innovative.
Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, l’articolo 27 Dl n. 179/2012 prevede agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (“work for equity“).
In particolare, il comma 4 del suddetto articolo dispone che “le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 Tuir, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento“. Il successivo comma 5 dispone, poi, che “le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili“.
In sostanza, le misure previste dall’articolo 27 citato sono finalizzate a favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore, appunto, delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
La prassi di riferimento
In materia, l’Agenzia richiama la circolare n. 16/2014 che fa riferimento alla relazione illustrativa, che, a sua volta, chiarisce che la disposizione in esame, al fine di garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 10/2005) e lo estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese.
Il citato documento di prassi richiama ulteriormente la relazione illustrativa, specificando che “tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari“.
La suddetta circolare precisa, inoltre, che diversamente il regime fiscale di favore non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti (articolo 27, comma 5).
Conclusioni
In sintesi, il soggetto che apporta “opere e servizi, inclusi quelli professionali” ricevendo in cambio partecipazioni in start-up innovative, sospende la tassazione di tale reddito fino al momento in cui effettuerà atti dispositivi della partecipazione.
Infine, conclude l’Agenzia, a differenza di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 27, la disposizione di cui al comma 4 non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti.
Alla luce dei chiarimenti operati dalla richiamata circolare n. 16/2014, quindi, l’agevolazione deve riguardare i soli apporti di opere e di servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start-up innovativa, e non apporti generici.
In definitiva, in presenza di prestazioni di servizi in linea con i requisiti sopra descritti, la società istante può beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.
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