10 Novembre 2021
Nuova caldaia al centro sportivo: Superbonus solo agli spogliatoi
La società sportiva dilettantistica che intende sostituire l’impianto di climatizzazione esistente, che serve l’intera struttura utilizzata per svolgere la propria attività, e non il solo locale spogliatoio, può usufruire della detrazione del 110%, ma limitatamente alle spese riferibili agli interventi agevolabili realizzati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 774 del 10 novembre 2021.
L’istante intende sostituire la vecchia caldaia con un sistema di riscaldamento più efficiente dal punto di vista energetico. L’impianto serve tutte le strutture del centro sportivo in cui opera la società sportiva dilettantistica, compresi, e soprattutto, per quanto riguarda il consumo, gli spogliatoi. Quest’ultimi non sono esterni ma situati all’interno del palazzetto che accoglie piscine, sale fitness, reception, eccetera. Inoltre, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto che dovrebbe migliorare la prestazione energetica.
I tecnici interpellati ai fini della fruizione del Superbonus hanno però valutato i lavori in questione non rispondenti ai requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione, perché gli spogliatoi non sono indipendenti e la norma prevede la maxi detrazione applicabile soltanto con riferimento agli spogliatoi.
L’istante è di parere contrario e ne chiede conferma all’amministrazione finanziaria.
Inoltre vuol sapere se in tal caso è necessario presentare l’Ape o sia possibile produrre altra documentazione al posto dell’Attestato di prestazione energetica.
Il parere dell’Agenzia è introdotto, come di consueto, dall’inquadramento normativo e di prassi del Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” per incentivare la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra l’altro la norma prevede che possono usufruire della detrazione le “[…] associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Al riguardo, la circolare n. 24/2020 ha specificato che sotto il profilo soggettivo, l’unica condizione posta dal legislatore per accedere allo super sconto fiscale è che la spesa sia sostenuta dal proprietario o detentore dell’immobile fin dall’avvio dei lavori o dal momento del sostenimento della spesa, se precedente.
Più nel dettaglio, quindi, il beneficiario può essere, in alternativa:
- il titolare di un diritto reale sull’immobile, anche di godimento
- chi detiene l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o a un contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
In presenza di tali condizioni soggettive le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nell’apposito registro del Coni, possono usufruire della maxi agevolazione per gli interventi effettuati su immobili adibiti, in tutto o in parte, a spogliatoio (risposta n. 515/2021).
Le precisazioni riguardanti i paletti fissati dal decreto “Rilancio” per l’accesso all’agevolazione nei casi come quello descritto nell’interpello è stato affrontato nella circolare n. 30/2020, nella quale si legge che “per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
Di conseguenza, tornando all’interpello, l’Agenzia ritiene che l’istante possa usufruire della misura fiscale per la sostituzione del climatizzatore che fornisce, oltre allo spogliatoio, l’intero palazzetto dove è situato, con un analogo impianto, a condizione che rispetti i criteri energetici previsti dall’articolo 119, anche se limitatamente alle spese sostenute per la climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell’immobile adibita allo spogliatoio. La conclusione è fondata, tra l’altro, sul dettato del comma 1, dell’articolo 119, lettere b) e c), che ammette la possibilità di usufruire del Superbonus in presenza di spese sostenute, nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 “[…] per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6…”.
In conclusione, la società potrà applicare la detrazione del 110% in relazione ai costi attribuibili ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio destinata agli spogliatoi.
L’istante, inoltre, visto che la riqualificazione energetica interesserà l’intero palazzetto, dovrà fatturare distintamente le spese riferite all’intervento realizzato sugli spogliati e quelle riguardanti il resto del centro sportivo. In alternativa, dovrà richiedere un’apposita attestazione che indichi le suddette spese rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Riguardo alla necessità di produrre l’Ape, visto che gli spogliatoi non sono indipendenti dall’immobile, secondo l’Agenzia la certificazione energetica ante e post lavori dovrà riguardare l’intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio (risposta n. 567/2021).
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