Normativa e prassi

20 Settembre 2021

Pre-pensione complementare Usa: scopo valido e sostitutiva al 7%

Il cittadino residente negli Stati Uniti, che aderisce a un programma secondo il quale riceve pagamenti periodici dal suo conto pensionistico per cinque anni e fino al raggiungimento dell’età prevista in Usa per andare in pensione, può trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia e usufruire dell’imposta sostitutiva dell’Irpef del 7%, prevista dall’articolo 24-ter del Tuir. Questo perché, considerata la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile, le somme erogate all’istante possono essere ricondotte nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir). Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 616 del 20 settembre 2021.

Nel suo percorso argomentativo, in particolare, osserva innanzitutto che le persone fisiche, le quali trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3mila abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per accedere al regime di favore dell’articolo 24-ter devono possedere “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri”. Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.

A questo punto, resta da stabilire se il trattamento pre-pensionistico di cui  gode l’istante può essere assimilato a una pensione. Ebbene, come chiarito nella circolare n. 21/2020, rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). Inoltre, vi sono comprese tutte quelle indennità una tantum pagate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

In linea di principio, aggiunge poi l’Agenzia, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte. Tali tipi di prestazioni fanno parte dei redditi descritti all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, in quanto alle stesse non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana (Dlgs n. 252/2005).
 
Tornando al caso esaminato, dove l’istante intende beneficiare di un programma che gli consente di percepire prima del raggiungimento dell’età pensionabile delle somme relative all’adesione dello stesso a “un conto pensionistico complementare americano“, si deve ammettere la finalità previdenziale della prestazione, che va attratta nell’alveo dei redditi agevolati.
Quindi, l’istante, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni previsti dalla disciplina di riferimento, potrà accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del Tuir per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

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