7 Settembre 2021
Vendita olio d’oliva con Iva al 4% anche per produzione di cosmetici
La cessione di olii d’oliva sconta l’Iva con aliquota ridotta del 4% anche se il loro utilizzo è destinato alla produzione di cosmetici, come di evince sia dal n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 sia dalle note complementari dalla Nomenclatura emesse dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questo, in sintesi, il contenuto della consulenza giuridica n. 12 del 6 settembre 2021.
La domanda relativa alla corretta aliquota Iva da applicare alla vendita di oli di oliva (olio extra vergine – olio d’oliva – olio di sansa di oliva) qualora vengano utilizzati per la produzione di cosmetici arriva da una associazione che tutela e rappresenta in sedi nazionali, europee e internazionali aziende che operano nel settore degli olii d’oliva.
L’Agenzia delle entrate fa presente che il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% a “olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare” e, pertanto, mentre gli oli vegetali sono espressamente destinati all’alimentazione umana o animale, l’olio di oliva è richiamato in generale.
In particolare, l’Agenzia richiama le note complementari della Nomenclatura combinata, nelle quali si afferma che “rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.
La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento.
Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d’oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell’allegato VII del Regolamento (CEE) n. 2568/91.
Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d’oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d’oliva ottenuti con l’impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce”.
Di conseguenza risulta che dal punto di vista doganale non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva e in base a ciò l’Agenzia delle entrate conclude che le cessioni di olio di oliva sono soggette all’Iva con aliquota al 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva
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