Normativa e prassi

30 Agosto 2021

Superbonus, per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale

In caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, ai fini della verifica del limite di spesa rilevano le unità censite in catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Per beneficiare del Superbonus una società “in house providing”, che gestisce degli immobili per conto del Comune, dovrà produrre la documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni necessarie ad avere tale qualifica. Sono i chiarimenti contenuti rispettivamente nelle risposte n. 568 e n. 572 del 30 agosto 2021 dell’Agenzia.

Risposta n. 568/2021
In caso di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’istante, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, dovrà considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Non rileva, infatti, ai fini del Superbonus il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente. E’ il chiarimento fornito dall’Agenzia contenuto nella risposta n. 568/2021 a un’istanza di interpello in cui i proprietari di un edificio da ristrutturare chiedono qual è il numero di immobili da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite di spesa, se al termine dei lavori una porzione del “magazzino” sarà trasformata in un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3. La conclusione dell’Agenzia, peraltro, è in linea con la normativa e la prassi in tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (articolo 16 Dl n. 63/2013), secondo cui, per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli  immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

Risposta n. 572/2021
Un soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, dovrà certificare, ai fini della fruizione del Superbonus e delle opzioni cessione del credito o sconto in fattura, che possiede i requisiti per essere qualificato come società “in house providing”. Per tale attestazione non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva, bensì della documentazione idonea a dimostrare che l’ente ha le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituito nella forma di società “in house providing” secondo la legislazione europea.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 119, comma 9 del decreto “Rilancio” stabilisce che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi i si applicano alle spese sostenute anche dagli Iacp “nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”. La norma, con riferimento ai soggetti di cui al citato comma 9, lettera c), dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, non prevede la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti i requisiti previsti dalla normativa europea. Il condominio istante, che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico fruendo della maxi-agevolazione e che riferisce che alcune unità immobiliari dell’edificio sono di proprietà del Comune e gestite, per suo conto, dalla società suddetta, dovrà, quindi, acquisire idonea documentazione che dimostri una natura avente le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari istituiti in house providing, che rispondono ai requisiti della legislazione europea.

Superbonus, per il limite di spesa rileva il numero di unità iniziale

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