30 Agosto 2021
Onlus con diritto di enfiteusi, nessun ostacolo per il bonus facciate
Il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al bonus facciate. Un ente privato avente finalità di “convegno amichevole”, che non svolge quindi attività commerciale, con sede in un antico edificio plurisecolare occupato in base a un diritto di enfiteusi, titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, può rientrare senz’altro tra i soggetti fruitori dell’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. È la conclusione della risposta n. 574 del 30 agosto 2021 dell’Agenzia delle entrate.
L’associazione istante fa sapere che intende fruire del bonus facciate (articolo l, commi da 2l9 a 223 della legge n. 160/2019) e, in particolare, optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al posto della detrazione.
Il bonus facciate, precisa l’Agenzia, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per gli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Tuttavia, se tali soggetti possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus facciate, in diminuzione della corrispondente imposta lorda.
I beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e devono detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, oltre ad avere il consenso ai lavori da parte del proprietario.
Il diritto di enfiteusi, di cui l’istante è titolare, in quanto diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957-977 del codice civile), costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al bonus facciate. L’Agenzia, dunque, ritiene che la Onlus istante, quale ente privato che non svolge attività commerciale, titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, può fruire del regime agevolativo per gli interventi eseguiti sulla facciata esterna degli edifici.
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