30 Agosto 2021
Apparecchi allineatori dei denti, l’Iva per la cessione è al 4%
Via libera all’Iva ridottissima per le cessioni di dispositivi medici che “servono a prevenire e correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione”. Nello specifico, i dispositivi medici utilizzati per l’allineamento dei denti sono stati classificati dall’Agenzia delle dogane alla voce doganale 90.21, che consente di applicare l’Iva al 4% alle cessioni di «oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)», come previsto dalla Tabella A, parte II, n. 30), allegata al decreto Iva. Questo il chiarimento espresso con la risposta n. 575 del 30 agosto 2021 dell’Agenzia delle entrate a un odontoiatra libero professionista che intende acquistare dispositivi medici ortodontici, allineatori trasparenti, chiamati invisalign, adoperati per il corretto allineamento dei denti e realizzati in una speciale resina trasparente, personalizzate e sostituite periodicamente.
Il dubbio dell’istante riguarda il trattamento Iva da applicare agli invisalign, in quanto il numero 30) della Tabella A, parte II allegata al Dpr n. 633/1972 dispone l’aliquota del 4% alle cessioni di oggetti e apparecchi di protesi dentaria, rinviando alla voce doganale 90.19, corrispondente ora alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente.
Il professionista, richiamando la risoluzione n. 72/2015, teme che le cessioni di tali apparecchi scontino l’aliquota ordinaria, in quanto hanno una propria individualità e non sono un pezzo staccato o accessorio di altri dispositivi, anche se corrispondono alla voce doganale 90.21. Al riguardo, ha richiesto un parere all’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, che ha classificato i dispositivi medici invisalign alla voce 9021, chiarendo che “i dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign, in base alle caratteristiche tecniche, debbano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata, (in particolare Regole 1 e 6) nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa Doganale, come strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia o di cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti o apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; ed in particolare alla voce 9021: “oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità.
A sostegno di questa classificazione si riporta quanto indicato nelle Note premesse al Capitolo 90 che indicano, al punto 6), che ai sensi della voce 9021 sono considerati oggetti ed apparecchi ortopedici gli oggetti e gli apparecchi che servono a prevenire e correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.”.
Appreso il parere delle Dogane, per l’Agenzia delle entrate non ci sono dubbi: le cessioni dei dispositivi in esame siano da assoggettare ad aliquota del 4%, ai sensi del citato n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva.
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