30 Agosto 2021
Rinnovo delle concessioni di posteggio, il provvedimento non scappa al Bollo
Sconta l’imposta di bollo il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, emesso da un Comune, conseguente a un procedimento avviato d’ufficio, in base alle recenti prescrizioni normative, in quanto l’atto si collega, e trae origine necessariamente, a un’istanza di parte, che anche se non presentata nuovamente, a suo tempo è stata richiesta alla parte interessata. Questo il chiarimento reso con la risposta n. 573 del 30 agosto 2021.
A interpellare l’Agenzia è un Comune che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, come previsto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto “Rilancio”.
Al riguardo, l’ente precisa che provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, con validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso, per le varie ditte, dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali. Il Comune, inoltre spiega, invia una comunicazione al titolare dell’azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovo, per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi.
A questo punto, l’istante chiede se per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche deve essere corrisposta o meno l’imposta di bollo, trattandosi di un procedimento avviato d’ufficio e non su istanza di parte.
L’Agenzia prende le mosse dall’articolo 181, comma 4-bis del decreto “Rilancio”, che dispone che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni. In proposito, il ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 (decreto del 25 novembre 2020 e il relativo allegato A). Nel dettaglio, le linee guida prevedono:
– al punto 2, «Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020»
– al punto 4, «Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida …»
– al punto 13, «In attuazione dell’art. 181, comma 4-bis, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida …».
A seguito dell’adozione delle linee guida, la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1704/2020, ha predisposto le indicazioni regionali sulle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, disponendo le procedure operative spettanti ai Comuni.
Riguardo all’imposta di bollo dovuta per le concessioni, l’Agenzia richiama l’articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972, che prevede, in generale, che i provvedimenti sono soggetti al Bollo, per ogni esemplare, fin dall’origine, nella misura di 16 euro, dovuto, in particolare, per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto oin copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta».
Nel caso in esame, il quadro normativo, volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta modifiche alla disciplina fiscale dell’imposta di bollo che, quindi, si applica per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura).
In effetti, anche il provvedimento di rinnovo si collega a un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In sostanza, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte.
Considerato che il Comune provvede a emettere un ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, l’Agenzia ritiene che lo stesso sia soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al Dpr n. 642/1972.
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