5 Agosto 2021
Assegni per incentivi all’esodo, in arrivo i chiarimenti del Fisco
Con la circolare n. 10 del 5 agosto 2021, siglata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale degli assegni straordinari corrisposti in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’Inps ai sensi dell’articolo 2, comma 28, legge n. 662/1996, alla luce delle modifiche normative recate dall’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni-bis”. In particolare, viene chiarito che tali somme di sostegno al reddito anche se erogate ratealmente sono assoggettate a tassazione separata, escludendo però che la tassazione di tali emolumenti sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari. Pertanto, per effetto del mutato quadro normativo operato dal “Sostegni-bis”, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure e, nello specifico, gli uffici delle Entrate procederanno, in autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni già inviate nei mesi scorsi con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.
Il documento di prassi ricorda che il Fondo assicura, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in continuità di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
In omaggio alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 28 luglio 2014, dei ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, il Fondo ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego e provvede all’erogazione di assegni straordinari di sostegno al reddito, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Ebbene, le somme straordinarie, quali incentivi all’esodo, sono corrisposte per sostenere il reddito del dipendente che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione. Inoltre, le dette prestazioni straordinarie non possono essere cumulate con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, che derivano da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio banche, concessionari alla riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario). Pertanto, nel caso di acquisizione di tali emolumenti da parte del lavoratore nel periodo di fruizione degli assegni straordinari ne viene revocata la corresponsione.
A livello fiscale, a tali erogazioni si applica l’articolo 17 (ora 19) del Tuir, anche se gli assegni sono corrisposti in forma rateale, in base all’articolo 59, comma 3 della legge n. 449/1997, per cui le somme straordinarie sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del Tfr. Operativamente, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, su tali emolumenti l’Agenzia delle entrate è tenuta «a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti» (articolo 19, comma 1 del Tuir).
Tuttavia, sui criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa è intervenuto l’articolo 47-bis, comma 2, del decreto “Sostegni-bis” che ha chiarito che il rinvio all’articolo 17 (ora 19) del Tuir deve intendersi limitato alla sola modalità di calcolo dell’aliquota applicabile per la tassazione separata delle citate erogazioni, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
Ai sensi dell’articolo 19 del Tuir, nei mesi scorsi l’Agenzia delle entrate ha provveduto a riliquidare l’imposta dovuta sulle prestazioni erogate nel corso dell’anno 2016 dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane Spa e i contribuenti interessati hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione effettuata, con la richiesta di versamento delle somme da essa risultanti.
Alla luce delle modifiche apportate dal decreto “Sostegni-bis”, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure e, nello specifico, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.
La circolare odierna precisa che solo nei casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.
I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti a seguito del ricevimento delle comunicazioni inviate nei mesi scorsi, poi non dovuti per effetto del mutato quadro normativo, saranno oggetto di apposite elaborazioni da parte dell’Agenzia al fine di procedere, progressivamente, all’erogazione dei rimborsi spettanti.
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