5 Agosto 2021
E-fatture tra San Marino e Italia, pronte le regole tecniche per partire
Definite con il provvedimento del 5 agosto 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e residenti nella Repubblica di San Marino. L’input è arrivato con il Dl “Crescita” (articolo 12, Dl n. 34/2019), il passo decisivo con l’accordo tra i due Paesi.
Il decreto attuativo Mef del 21 giugno 2021 (vedi articolo “Fattura elettronica al via tra Italia e San Marino”), ha fissato il via alla fatturazione elettronica per le cessioni di beni effettuate tra gli operatori dei due Stati, a partire dal prossimo 1° ottobre, prevedendo un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022, durante il quale è possibile emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo. Dal 1° luglio 2022 potranno essere emesse e accettate soltanto e-fatture.
Per le prestazioni di servizi, gli esercenti italiani potranno utilizzare la fattura elettronica in caso di operatori economici sammarinesi con numero di identificazione Iva attribuito dall’ufficio tributario di San Marino.
Come anticipato, l’introduzione della fatturazione elettronica per le operazioni commerciali tra i due Paesi è frutto dello scambio di lettere avvenuto lo scorso 26 maggio tra i rispettivi responsabili economici e del conseguente accordo raggiunto, annunciato nel comunicato stampa congiunto diffuso nello stesso giorno (vedi articolo “E-fattura tra Italia e San Marino, scambio di lettere tra i due Paesi”).
Decreto “Crescita” e Dm attuativo rimandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l’attuazione della nuova disciplina e la modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’Iva relativi agli scambi tra Italia e la piccola Repubblica. L’Amministrazione finanziaria con il provvedimento odierno esegue il compito e precisa che per gli argomenti non trattati fa fede il precedente atto direttoriale del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
Nel dettaglio:
- le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due Stati sono trasmesse e ricevute tramite Sdi secondo le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 (vedi articolo “Carburanti per autotrazione: e-fattura dal prossimo 1° luglio”)
- l’ufficio tributario di San Marino fa da centro di “smistamento”, trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto Mef del 21 giugno 2021
- il suddetto ufficio è accreditato come nodo attestato al Sistema di interscambio
- le fatture inviate da San Marino saranno controllate dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Pesaro-Urbino
- la procedura può essere utilizzata anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti di soggetti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro dalla RSM. Il Sistema di interscambio (Sdi) trasmette la fattura elettronica all’ufficio tributario di San Marino, che a sua volta la inoltra al committente.
Come stabilito dal provvedimento del 30 aprile 2018, il cessionario o cedente nazionale potrà consultare i dati riguardanti le fatture in argomento e conoscere l’esito di eventuali controlli effettuati.
Il risultato negativo di una verifica effettuata dall’ufficio della Repubblica nei confronti di un cedente italiano comporta il pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo tramite procedura di variazione. Il cessionario interno che ha acquistato da San Marino, oltre a controllare la correttezza della fattura ricevuta e di quella inviata dalla controparte, potrà conoscere se l’operazione ha avuto il via libera dell’ufficio competente ai fini della detrazione o se, in caso di operazione senza addebito d’imposta, può procedere al versamento dell’Iva.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’Agenzia delle entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file trasmessi tramite il Sistema di interscambio, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.
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