Normativa e prassi

8 Luglio 2021

Per il “sostegno” a fondo perduto l’attività chiusa nel 2019 non conta

Distributore di carburanti e car wash  fino a luglio 2019, da allora solo lavaggio auto. Per il calcolo del “sostegno” a fondo perduto (articolo 1, Dl 41/2021), che si deve basare sul raffronto tra l’ammontare medio dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019 e quello del 2020, l’ex gestore può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi a quest’ultima attività, l’altra non è più attiva e non ha senso applicare alla stessa i chiarimenti forniti con la circolare 15/2020 e ribaditi nella n. 5/2021. Vale a dire la precisazione secondo cui, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973: cioè le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
 
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 468 dell’8 luglio 2021, fornita a un esercente l’attività di “lavaggio auto”, che dichiara di avere svolto fino a luglio 2019 anche l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione. Il contribuente, con riferimento all’ammontare dei ricavi del 2019, da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima di 10 milioni di euro prevista dal Dl “Sostegni” per accedere al contributo, vorrebbe applicare i chiarimenti contenuti nelle richiamate circolari per i distributori di carburanti. Come detto, l’Agenzia risolve osservando che al momento di presentazione dell’istanza il contribuente svolgeva esclusivamente l’attività di “lavaggio auto” (codice Ateco 452091) e, pertanto, è soltanto questa attività che rileva ai fini del “sostegno” a fondo perduto.

Per il “sostegno” a fondo perduto l’attività chiusa nel 2019 non conta

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