Normativa e prassi

8 Luglio 2021

Istanze di rateizzazione senza Bollo per le richieste agli enti locali

Le istanze di rateizzazione degli avvisi di accertamento relativi a Ici, Imu, Tasi, Tari e contributo di soggiorno presentate dai cittadini al Comune non pagano l’imposta di bollo. Esenzione “in modo assoluto” anche per le richieste di rateizzazione relative alle entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale degli enti locali come il canone di occupazione del suolo pubblico.
 
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465 del 7 luglio 2021 risolve due quesiti di un Comune riguardanti, rispettivamente, l’applicazione dell’imposta di bollo alle richieste di rateizzazione di alcuni atti impositivi relativi a tributi locali in un caso e di entrate extra-tributaria/patrimoniale nell’altro.
 
Il tributo in questione è disciplinato dal Dpr n. 642/1972 il quale, in pratica, stabilisce che, tra l’altro, sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, tutte le istanze dirette a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte della Pa (articolo 3, comma 1della tariffa). Nella tabella B allegata al Dpr sono tuttavia individuate delle ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto da tale tassazione e, in particolare, l’articolo 5 estende la non imponibilità alle “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché  documenti allegati alle istanze medesime”.
 
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso gli ambiti applicativi della disciplina ricorda, riportandoci al caso trattato, quanto precisato dalla risoluzione ministeriale n. 450267/1977 e confermato successivamente dalla risoluzione dell’Agenzia n. 55/2011 e cioè che “l’ampia formulazione di cui all’articolo 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo.
Il chiarimento, come si può vedere, risolve il primo quesito dell’istante. Il documento di prassi conclude, quindi, dando il via libera all’esenzione per le istanze di rateizzazione con oggetto avvisi di accertamento riguardanti i tributi locali, quali, nello specifico, Ici, Imu, Tasi, Tari e contributo di soggiorno, sulla base dell’articolo 5, comma 5, della tabella, B annessa al Dpr n. 642 del 1972.
Se tale esito concorda con quanto sostenuto dall’ente locale non è così per la seconda richiesta.
A differenza di quanto ritenuto dall’istante, infatti, usufruiscono dell’esenzione dall’imposta di bollo anche le istanze di rateizzazione connesse alle entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale degli enti territoriali, come, ad esempio, il canone per l’occupazione del suolo pubblico e i contributi per i servizi educativi e scolastici. Il parere prende le mosse anche questa volta dal richiamato articolo 5, ma, in questo caso, il riferimento va fatto al comma 4 della norma, secondo cui sono esenti dal Bollo, in modo assoluto, tra l’altro gli “Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle  province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.
Dalla lettura della disposizione risulta chiaro che anche le istanze di rateizzazione nominate nell’interpello, in quanto atti del procedimento di riscossione delle entrate extra-tributarie degli enti locali, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.

Istanze di rateizzazione senza Bollo per le richieste agli enti locali

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