Normativa e prassi

7 Luglio 2021

Sostitutiva per pensionati stranieri, inclusa la prestazione integrativa

Il regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di pensione di fonte estera previsto dall’articolo 24-ter del Tuir comprende le prestazioni pensionistiche integrative. Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 462 del 7 luglio 2021 nella quale viene preso in esame il quesito di un cittadino finlandese, che intende trasferirsi in Italia. Il contribuente è beneficiario di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro secondo lo schema pensionistico collettivo previsto dalla Finlandia (”secondo pilastro”), che ha la funzione di consentire all’assicurato di integrare la pensione obbligatoria.

Trattandosi di una prestazione con finalità previdenziale, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, una volta raggiunta la “soglia” anagrafica, essa è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, presupposto per il cittadino straniero per accedere, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del Tuir.

La norma prevede, nello specifico che “le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione”.
Nella circolare n. 21/2020 è stato peraltro chiarito, ricorda l’Agenzia, che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in alcuni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del Tuir), ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7%, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24-ter.

A questo fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia rispettato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un Tiea –Tax information exchange agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione Ocse – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).
L’opzione, inoltre, è:
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, anno in cui l’opzione diviene efficace
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Per l’accesso al regime previsto dalla norma agevolativa è necessaria, poi, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri». Il legislatore, in tal senso, intende favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche solo da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che recita “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
L’espressione “pensioni di ogni genere” si riferisce a tutte quelle indennità una tantum corrisposte in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.

Ebbene, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che intende trasferire la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, sono riconducibili ai redditi di cui all’articolo 49 richiamato.
 

Sostitutiva per pensionati stranieri, inclusa la prestazione integrativa

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