Normativa e prassi

7 Luglio 2021

Natura professionale per i compensi ai medici forfettari in co.co.co.

Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo i compensi erogati ai medici aderenti al regime forfettario, esterni all’amministrazione, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con un ministero. Questo perché l’attività dei contratti rientra nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo e, in base al principio di attrazione, gli emolumenti percepiti costituiscono redditi di natura professionale. È, in sintesi, il principio contenuto nella risposta n. 463 del 7 luglio 2021.

Ad avanzare il dubbio è un ministero, che, per fronteggiare le esigenze connesse allo stato di emergenza epidemiologica, ha stipulato, dal 2020, contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale sanitario (medici, psicologi, infermieri), e con giornalisti, con la previsione di un compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e del dicastero.
A fronte dell’erogazione del compenso, il ministero ha emesso, con cadenza periodica, cedolini riportanti gli emolumenti corrisposti, con indicazione delle trattenute previste ai fini Irpef ed Irap, nonché ai fini previdenziali, se previste.
A seguito dell’erogazione del compenso, alcuni medici hanno eccepito la non corretta applicazione del regime fiscale applicato dal ministero, ritenendo che nel caso rappresentato dovesse trovare applicazione l’articolo 50 del Tuir, nella parte in cui è stabilito che se la collaborazione rientra nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal contribuente, il relativo reddito è attratto in quello professionale (articolo 53 del Tuir). Inoltre, a parere dei medici, sui compensi erogati il ministero non è tenuto ad applicare alcuna ritenuta, dal momento che gli stessi hanno aderito al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), che prevede l’applicazione della sola imposta sostitutiva sui redditi professionali prodotti.

Descritta la situazione, l’Agenzia chiarisce che rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “tipici” (quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a collegi e commissioni) e quelli “atipici”, ovvero in relazione ad altre attività di collaborazione non individuate espressamente dalla norma. Tuttavia, se gli uffici o le collaborazioni rientrano nell’oggetto dell’arte o professione, tali compensi rappresenteranno redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Al riguardo, richiama l’Agenzia, la circolare n. 105/2001 precisa che per valutare se opera o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall’attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, è necessario stabilire se sussiste una “connessione” tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie le conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo (cfr. anche circolare n. 67/2001). In pratica, nel contesto dei redditi di lavoro autonomo vige un principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione, sia tipici che atipici, relativi all’oggetto dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente. In questo caso, le retribuzioni per collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti alle norme fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo e non si qualificano fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che l’attività oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra nell’oggetto nell’attività di lavoro autonomo e pertanto gli emolumenti che derivano dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono per il percipiente redditi di natura professionale. Perciò il ministero, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad assolvere gli obblighi di effettuazione della ritenuta d’acconto Irpef.

Riguardo poi il regime forfettario, la norma prevede, al ricorrere di determinate condizioni, l’applicazione sui redditi di natura professionale di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui i medici titolari di un co.co.co. con il ministero, attestano il rispetto delle condizioni richieste, la ritenuta a titolo d’acconto Irpef non dovrà essere operata dall’istante sui relativi compensi.

Tanto premesso, le ritenute subite sui compensi percepiti dai medici in regime forfettario, qualora non dovute, potranno essere recuperate in sede di dichiarazione annuale o chieste a rimborso (cfr. circolare n. 10/2016).

Natura professionale per i compensi ai medici forfettari in co.co.co.

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