Normativa e prassi

7 Luglio 2021

Iva al 4% per l’acquisto dell’auto in attesa dei documenti di disabilità

La documentazione ancora non idonea a certificare la disabilità psichica del figlio al momento dell’acquisto della vettura non impedisce al genitore di usufruire dell’Iva ridotta anche se la fattura è stata emessa dal concessionario ad aliquota ordinaria. La maggiore imposta potrà essere recuperata, precisa la risposta n. 466 del 7 luglio 2021, tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del venditore.

Il contribuente ha comperato l’auto, con fattura ad aliquota piena, il 28 settembre 2020, senza chiedere al venditore l’applicazione delle agevolazioni per il figlio minore portatore di handicap in situazione di gravità e fiscalmente a carico. Il 31 agosto ha richiesto all’Inps la visita alla commissione medica integrata, sulla base del certificato medico del pediatra datato 20 agosto 2020.
A gennaio 2021 la commissione medica ha riconosciuto il figlio portatore di handicap in situazione di gravità e minore invalido con necessità di assistenza continua con attribuzione dell’indennità di accompagnamento a decorrere dal 31 agosto 2020.

L’istante, descritta la situazione, ha tre quesiti da porre.
Innanzitutto chiede se può usufruire dell’aliquota Iva del 4% prevista a favore dei disabili nonostante la fattura di vendita del veicolo sia stata emessa prima della richiesta di visita medica alla commissione medica integrata Inps e se, di conseguenza, può chiedere al concessionario l’emissione di una nota di credito e il rimborso delle imposte pagate di trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo pagate.
In seconda battuta, in caso del via libera al trattamento agevolato, vuole sapere se la detrazione Irpef è pari al 19% dell’importo pagato comprensivo di Iva oppure no, e come la detrazione vada indicata nel modello 730/2021 in presenza di una fattura di vendita relativa al 2020 e una nota di credito 2021.
Il terzo chiarimento entra in gioco soltanto in caso di risposta negativa alla fruizione dell’Iva agevolata. Il contribuente chiede se in tal caso possa beneficiare della detrazione Irpef del 19% e se questa vada calcolata sul prezzo comprensivo di Iva oppure al netto dell’imposta.

L’istante, assicura l’Agenzia, non perde l’Iva ridotta. Il documento di prassi ripercorre l’evoluzione normativa con cui il legislatore ha messo a punto, a più riprese, un regime Iva scontato in caso di acquisto di auto da parte di persone con disabilità o da parte dei loro familiari quando le condizioni impediscano al destinatario dell’agevolazione di muoversi, a seguito dell’handicap, in autonomia (numero 31, tabella A, parte II, allegata al decreto Iva).
Da ultimo, la legge finanziaria 2001 (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000) ha incluso tra i beneficiari dell’aliquota al 4% anche le persone con disabilità psichica di gravità tale da determinare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

La circolare n. 46/2001, che mette in chiaro quale sia la documentazione necessaria per accedere al beneficio in caso di disabilità psichica precisa anche che, come per le disabilità motorie permanenti, le certificazioni devono essere mostrate al concessionario al momento dell’acquisto.
Nel caso in esame ciò non è stato possibile perché il contribuente ha ricevuto la necessaria documentazione soltanto dopo la compravendita, quindi, il venditore ha correttamente emesso fattura con Iva al 22% in data 28 agosto 2021.
Dalla documentazione presentata dall’istante emerge, tuttavia, che alla data dell’operazione sussistevano già i presupposti per usufruire del beneficio fiscale. Il verbale dell’Inps che accerta l’handicap del minore e riconosce l’indennità di accompagnamento a suo favore a decorrere dal 31 agosto 2020, data di presentazione dell’istanza di visita all’Inps, prende infatti le mosse dal certificato del pediatra del 20 agosto 2020.
In definitiva, per quanto riguarda il primo quesito, l’Agenzia conferma che l’istante può richiedere al concessionario una nota di variazione in diminuzione (articolo 26, comma 3, decreto Iva), visto che ha ottenuto la documentazione necessaria per usufruire del beneficio soltanto successivamente all’acquisto.

Risolto il primo quesito il documento di prassi chiarisce che per quanto riguarda l’Irpef, il contribuente può detrarre il 19% della spesa (fino un costo massimo di 18.075,99 euro) comprensiva di Iva e può usufruire dello sconto per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
Di conseguenza, se la nota di credito viene emessa prima della presentazione del 730/2021, l’istante dovrà indicare la detrazione spettante considerando l’aliquota del 4%, nel quadro E, al rigo E4.
Se la nota di credito arriva quando la dichiarazione è già stata presentata, la detrazione deve essere determinata sull’importo della fattura di vendita del 2020 e, quindi, con Iva al 22% ed è necessario provvedere alla restituzione della detrazione parzialmente non spettante tramite presentazione del modello 730/2021 integrativo. In tal caso è dovuta la sanzione da 250 a euro 2mila euro (articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 471/1997).

L’Agenzia, inoltre, precisa che le agevolazioni riguardanti il bollo auto e l’imposta di trascrizione, sono di competenza, rispettivamente, delle Regioni e delle Province ed è, quindi, a tali istituzioni che l’istante, deve rivolgersi.

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