7 Luglio 2021
Operazioni in porti e aeroporti, il punto sul trattamento Iva
Le operazioni di cessioni di beni e/o di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un ministero da parte di fornitori, cottimisti e prestatori, per le quali il dicastero non stipula alcun tipo di contratto (di appalto, subappalto o di risultato) con un determinato committente ma è lo stesso dicastero a realizzare in economia gli interventi, provvedendo a effettuare acquisti di beni e servizi (materiali, cottimi e servizi vari oltre gli eventuali noleggi a caldo o a freddo dei macchinari necessari per la relativa posa in opera) destinati e funzionali alla realizzazione degli stessi, non possono rientrare nel perimetro della non imponibilità Iva. Lo si legge nella norma di riferimento, l’articolo 9, comma 1, numero 6), del Dpr n. 633/1972, che si riferisce a quelle prestazioni di servizi rese, tra l’altro, in porti e aeroporti, che devono essere inerenti direttamente al funzionamento e alla manutenzione degli impianti e che in sostanza implicano interventi strutturali su impianti già esistenti.
In sostanza, le mere acquisizioni di beni e servizi, a prescindere dalla veste assunta da colui che realizza gli interventi, e quindi anche se effettuate da soggetti nella loro veste di appaltatori o subappaltatori e altro, devono assoggettarsi alla loro aliquota propria prevista dal decreto Iva, anche se tali beni e servizi sono funzionali e strumentali all’espletamento delle prestazioni di servizi, i quali, invece, rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione.
Il tutto è avvalorato dalla prassi. La chiave interpretativa, infatti, è nella risoluzione n. 118/2008, in cui è stato precisato che sono escluse dall’ambito applicativo dell’articolo 9 le forniture di beni e servizi che non danno luogo agli interventi strutturali cui fa riferimento la disposizione fiscale e che i contratti di noleggio (a caldo e a freddo) non possono mai configurarsi come contratti di risultato e, quindi, al pari delle forniture di beni e servizi, devono scontare le aliquote previste dal decreto Iva, in relazione ai singoli beni e servizi.
Questo il chiarimento espresso dall’Agenzia con la risposta n. 467 del 7 luglio 2021 al ministero istante che istituzionalmente si occupa di procedure tecniche/amministrative volte all’appalto dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla gestione del demanio e del patrimonio infrastrutturale. Alcuni tipi di lavori, da realizzare nei porti e aeroporti militari, sono affidati in appalto ed eseguiti in regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, numero 6), del Dpr n. 633/1972.
Il dicastero fa sapere che quando è necessario realizzare lavori interferenti con l’attività operativa di altri enti e reparti, gli interventi, che sono lavori in economia, vengono eseguiti medianti i reparti da apposite unità, che operano in amministrazione diretta e/o facendo ricorso ai cottimi, se previsti. Il ministero rappresenta che tutte le acquisizioni di materiali, di cottimi e servizi vari, oltre che l’eventuale noleggio dei macchinari necessari per la relativa posa in opera, vengono destinati ai lavori da eseguire e funzionali alla realizzazione degli stessi.
Riguardo le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti del ministero da parte di fornitori, cottimisti e prestatori di servizi, l’istante chiede chiarimenti sul trattamento Iva da adottare e, in particolare, se tali attività queste possano rientrare nell’articolo 9 richiamato.
L’Agenzia, richiamando l’articolo 9, comma 1, numero 6), del decreto Iva che, prevede, tra l’altro, la non imponibilità Iva per “i servizi prestati nei porti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, (…)”, osserva che dal perimetro normativo e di prassi emerge che il legislatore ha voluto circoscrivere il regime di non imponibilità Iva ad alcune tipologie di prestazioni di servizi che si presentano come complessi interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e con il fine immediato del loro funzionamento, manutenzione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
Pertanto, l’Iva non è imponibile per le prestazioni di servizio realizzate da coloro che realizzano l’intervento nel suo complesso, rese
- dall’appaltatore principale nei confronti del committente delle opere
- dal subappaltatore all’appaltante
- da coloro che effettuano le stesse prestazioni a un committente sulla base di un “contratto di risultato”, anche se non riconducibile alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (cfr. risoluzione n. 118/2008).
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