1 Luglio 2021
Uso promiscuo dell’auto, compatibili aliquota Iva agevolata e detrazione
Il contribuente, lavoratore autonomo, portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti e invalido con possibilità di deambulazione sensibilmente ridotta, che acquista l’auto, a uso promiscuo, ad aliquota Iva agevolata del 4%, può richiedere al concessionario l’emissione della fattura con indicazione della propria partita Iva, in quanto il veicolo sarà utilizzato anche per l’attività professionale con conseguente applicazione della detrazione prevista per i beni strumentali.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 454 del 1° luglio 2021.
L’istante, in possesso della documentazione e della certificazione necessarie al riconoscimento della disabilità che gli consente di acquistare la vettura ad aliquota Iva ridotta, chiede all’amministrazione finanziaria se tale agevolazione non confligga con la detrazione riconosciuta ai lavoratori autonomi, che utilizzano la propria auto a fini promiscui, ossia anche per lo svolgimento della propria attività professionale. In tal caso vuol sapere se l’applicazione dell’aliquota al 4% impedisca al fornitore di rilasciare una fattura con indicazione della partita Iva del contribuente.
Il contribuente ritiene che non ci sia incompatibilità tra le due agevolazioni perché fondate su principi sociali e normativi differenti.
L’Iva ridotta per l’acquisto del veicolo, infatti, è connessa alla situazione fisica dei contribuenti e, tra l’altro, garantisce al lavoratore autonomo disabile di svolgere la propria attività senza discriminazioni rispetto al dipendente che si trova nelle sue stesse condizioni. In pratica la ratio del beneficio è rispondere a determinate esigenze sociali a prescindere dal funzionamento dell’imposta.
Il meccanismo della detrazione Iva, invece, assicura la neutralità dell’imposta. Né, secondo l’istante, l’eventuale detrazione può ostacolare l’emissione della fattura di acquisto dell’auto con indicazione della partita Iva, condizione che consente di applicare non solo la detrazione per l’acquisto del veicolo quale bene strumentale promiscuo, ma anche la deduzione dei costi successivamente sostenuti nell’utilizzo dell’auto come ad esempio per il carburante o per il meccanico.
L’Agenzia delle entrate dopo aver ricordato quali sono le basi legislative e di prassi che consentono l’acquisto dei veicoli con Iva al 4% da parte di persone con determinate disabilità o da parte dei loro familiari, e i requisiti necessari per accedere all’agevolazione, osserva che la tassazione ridotta è finalizzata a favorire la sfera personale delle persone che usufruiscono del beneficio. Tant’è vero che per ottenere lo sconto occorre mostrare la documentazione attestante la disabilità (articolo 1, Dm 16 maggio 1986, per i veicoli adattati a invalidi) e l’acquisto del bene deve essere effettuato in funzione della disabilità.
Con tutt’altre finalità, il sistema che consente di detrarre l’Iva o dedurre i costi di acquisto relativi ai beni strumentali all’attività svolta ossia necessari allo svolgimento dell’attività.
L’agevolazione pro-disabili, in sintesi, è sganciata dal meccanismo della detrazione, in nessun modo condizionata dall’applicazione di un’aliquota ridotta.
In particolare, l’articolo 19-bis 1, lettera c) del decreto Iva, prosegue il documento di prassi, fissa un limite di detrazione al 40% in caso di uso promiscuo del bene senza alcun riferimento all’aliquota, ordinaria o agevolata, applicata per l’acquisto.
Per l’Agenzia, quindi, il ragionamento del contribuente è condivisibile. L’auto può essere acquistata con Iva al 4% e l’istante potrà richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita Iva visto che il veicolo sarà utilizzato anche per l’attività professionale.
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