Normativa e prassi

2 Luglio 2021

E-commerce: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

In considerazione del notevole aumento del commercio elettronico e per assicurare una concorrenza leale tra le imprese ed evitare abusi che possano comportare perdite di gettito fiscale per gli Stati, le organizzazioni internazionali WTO e WCO hanno condotto numerosi studi rivolti a disciplinare il settore. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 26 del 30 giugno 2021 fornisce i relativi chiarimenti e con le determinazioni nn. 219776/RU e 219778/RU dello stesso giorno stabilisce le modalità operative da adottare nei confronti degli operatori che intendono avvalersi del regime speciale previsto dall’articolo 70.1 del decreto Iva riguardante le vendite a distanza di beni di valore trascurabile.

L’Iva è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’Ue da un territorio o Paese terzo, che ai fini dell’importazione, devono essere riportati in una dichiarazione doganale. Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7),
Per l’applicazione dell’Iva relativa a tali importazioni sono state introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al meccanismo ordinario:

  • il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-Ioss)
  • il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’Iva all’importazione.

Con il Dlgs n. 83/2021 sono state adottate le disposizioni nazionali riguardanti le vendite a distanza di beni, a decorrere dal 1° luglio 2021, in particolare l’articolo 1, comma 1, lettere q) e t), ha inserito nel Dpr n. 633/1972:

  • l’articolo 70.1, “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione
  • l’articolo 74-sexies.1, “Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terziImport One Stop Shop-Ioss.

A partire dal 1° luglio 2021, per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato, si può utilizzare, un set di dati specifico ridotto, il cosiddetto tracciato (H7).
La scelta dell’utilizzo del set di dati ridotto spetta a chi presenta la dichiarazione doganale, anche in funzione della disponibilità dei dati previsti per le diverse modalità dichiarative. Il set di dati ridotto H7 è stato introdotto proprio per semplificare le modalità dichiarative relative alle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi di riscossione dell’Iva derivanti dall’applicazione del cosiddetto “Pacchetto Iva” sul commercio elettronico.
La dichiarazione doganale contenente l’insieme di dati previsto nella colonna H7 può essere resa da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana qualunque sia il regime Iva applicabile (Ioss, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’Iva, regime ordinario) purché:

  • il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro
  • non vi siano diritti da accertare diversi dall’Iva
  • non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’articolo 70.1 che introduce e disciplina il regime speciale per l’importazione e il pagamento dell’Iva relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore sono state indicate dell’Adm con le determinazioni nn. 219776 e 219778 del 30 giugno 2021.

Coloro che presentano in dogana beni di valore inferiore a 150 euro per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell’imposta, possono assolvere l’Iva entro il termine di pagamento del dazio all’importazione, dietro presentazione di una dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento e per avvalersi di tale regime speciale non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.
In ogni caso però, chiarisce l’Agenzia delle dogane con la determinazione n. 219778/RU, l’operatore economico, per poter presentare la dichiarazione e assolvere il pagamento dell’Iva all’importazione deve chiedere preventivamente l’autorizzazione alla dilazione del pagamento dell’Iva (conto differito periodico).
Gli importi dovuti per chi si avvale del regime speciale sono aggregati su base mensile, tenendo conto delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.
Il pagamento avviene entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

La determinazione n. 219776 stabilisce che coloro che si avvalgono del regime speciale devono presentare telematicamente una dichiarazione mensile dalla quale risulta l’ammontare dell’imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.
Il sistema informatico dell’Agenzia delle dogane, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, metterà a disposizione degli operatori un’apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione riferita alle spedizioni effettivamente consegnate nel mese precedente. In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo Iva giornaliero che risulterà essere stato contabilizzato.
La dichiarazione mensile precompilata si considera regolarmente presentata soltanto a seguito della validazione da parte del soggetto obbligato, che deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

E-commerce: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

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