Normativa e prassi

2 Luglio 2021

Selezione di bovini per allevatori, non è attività agricola connessa

L’attività di selezione di bovini che un agricoltore effettua a favore di terzi, avvalendosi delle proprie conoscenze e competenze tecniche, non rientra fra le attività agricole connesse, indicate nell’articolo 2135 del codice civile, il cui reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% previsto dall’articolo 56-bis, comma 3 del Tuir. L’istante, infatti, più che sfruttare la propria risorsa aziendale per fornire un servizio a terzi, svolge una vera e propria attività di  intermediazione a favore del fornitore di bovini. E’ il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 446/2021.

L’istante, un imprenditore agricolo che svolge principalmente attività di allevamento e ingrasso di bovini, riteneva che l’attività di selezione per allevatori terzi da lui svolta potesse essere compresa tra quelle “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile e che, di conseguenza, potesse fruire del ridotto coefficiente di redditività.

L’Agenzia ricorda che in base all’articolo 2135 del codice civile, “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività agricole connesse”. Le attività connesse, secondo le previsioni dell’articolo 2134 comma 3 del codice civile sono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo finalizzate alla  fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, incluse quelle di valorizzazione del territorio e quelle relative alla ricezione e ospitalità.

Anche la circolare n. 44/2002 è intervenuta a chiarire la definizione di requisito soggettivo e oggettivo stabilendo che:

  • l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o l’allevamento di animali (requisito soggettivo)
  • i prodotti dell’attività dell’imprenditore devono provenire “prevalentemente” dal lavoro di coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento (requisito oggettivo)

Nel caso in esame, tuttavia, l’Agenzia non ravvede l’esistenza di entrambi i requisiti.

Pur essendo soddisfatto il requisito soggettivo, trattandosi di un unico l’imprenditore agricolo, manca il requisito oggettivo, cioè la circostanza che l’attività connessa venga svolta sfruttando una propria risorsa aziendale rappresentata dalle conoscenze tecniche acquisite per fornire un servizio ad altri allevatori a fronte di un compenso.

Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, si tratta piuttosto di un’attività di intermediazione a favore del fornitore di bovini, dal quale riceve il compenso, proponendo ad altri allevatori i capi di bestiame dallo stesso commercializzati. Questo tipo di attività, in conclusione, non può essere considerata “connessa” a quella principale e di conseguenza il reddito non potrà fruire del coefficiente di redditività al 25%, come previsto dall’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir.

Selezione di bovini per allevatori, non è attività agricola connessa

Ultimi articoli

Analisi e commenti 30 Ottobre 2026

Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso

Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.

Attualità 30 Ottobre 2026

Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio

Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.

Attualità 29 Ottobre 2026

Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università

Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

torna all'inizio del contenuto