Normativa e prassi

18 Giugno 2021

Test Covid-19, salta l’invio al Sts per il laboratorio non autorizzato

La struttura non autorizzata dalla Regione all’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti delle persone e chiamata in aiuto dall’ente territoriale soltanto a causa della pandemia per accelerare lo svolgimento di test diagnostici per la ricerca del virus Sars-CoV-2, non è tenuta a trasmettere i dati relativi alla spesa sostenuta dai pazienti al Sistema tessera sanitaria ai fini della precompilata.

È la precisazione contenuta nella risposta n. 416 del 18 giugno 2021.

La richiesta di chiarimenti arriva da un ente di diritto pubblico, che opera con compiti di sanità pubblica, veterinaria e alimentare, e svolge la propria attività tecnico diagnostica su animali e non su persone. L’istante è stato inserito nella rete dei laboratori della Regione che si occupano della ricerca del coronavirus sulle persone e, di conseguenza, ha eseguito, a tal fine, su richiesta medica, test diagnostici, che vengono effettuati da infermieri della Regione, rilasciando regolare fattura a chi si sottopone al controllo.

L’ente ritiene di non rientrare tra i soggetti obbligati a trasmettere al Sistema tessera sanitaria, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati dei pazienti sottoposti a tampone e ne chiede conferma all’amministrazione finanziaria che ne approva il ragionamento. Il laboratorio evidenzia, in particolare, di non essere ricompreso tra le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, non appartenendo a nessuna delle categorie previste dalla disposizione che individua le strutture mediche tenute all’adempimento – comma 3, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 – perché svolge, per statuto, la propria attività tecnico diagnostica su animali e non eroga prestazioni sanitarie e, soltanto in via eccezionale e nel tempo dalla pandemia, è stato autorizzato in emergenza dalla Regione ad utilizzare i propri laboratori per la diagnosi su pazienti e non su animali.

La norma richiamata prevede che i soggetti che erogano servizi sanitari per i quali è consentita la deduzione o la detrazione della spesa, comprese le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi.

Dalle informazioni presenti nell’interpello, emerge che l’istante svolge prestazioni di sicurezza sanitaria alimentare e del settore mediante, tra l’altro, attività di ricerca, diagnostica, sorveglianza e sperimentazione, ma non sembra essere stato autorizzato dalla Regione all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria sulle persone come invece prevede la disciplina in materia.

L’autorizzazione e la successiva determinazione rilasciate dalla Regione nel 2020, infatti, include l’ente nella rete dei laboratori chiamati a collaborare per garantire maggiore tempestività nell’esecuzione dei test per rilevare la presenza del Covid-19. I due provvedimenti hanno carattere d’urgenza, per il solo periodo emergenziale. Non fa differenza il fatto che i tamponi siano effettuati anche presso i drive-in, perché i campioni sono prelevati “previa prescrizione medica” da personale infermieristico della Regione.

In conclusione, in mancanza di altre tipologie di autorizzazione, l’Agenzia condivide il convincimento dell’istante e ritiene che l’ente non possa essere ricondotto tra le strutture (articolo 3, comma 3, su menzionato), tenute alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute dai pazienti su cui ha effettuato la diagnosi Sars-coV-2.

Test Covid-19, salta l’invio al Sts per il laboratorio non autorizzato

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