16 Giugno 2021
Conti di moneta elettronica, sui contratti Bollo agevolato
Rientrano nella disciplina agevolativa che prevede l’imposta fissa di bollo sui contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 2, comma 150 della legge n. 662/1996, anche i contratti dei conti di moneta elettronica e di pagamento. Infatti, i servizi resi mediante carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere erogati tramite carte virtuali su smartphone, App, WebApp ed è lo stesso legislatore a riconoscere tale circostanza: ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs n. 11/2010 sono compresei fra i servizi di pagamento sia “l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento”, sia i “servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento”. Questo il chiarimento fornito con la risposta n. 412 del 16 giugno 2021, con la quale l’Agenzia delle entrate concorda con la banca istante sull’applicabilità ai servizi di pagamento attivati attraverso nuovi dispositivi di moneta elettronica, quali ad esempio le app mobile per smartphone, e ai conti di pagamento, delle disposizioni normative e delle relative interpretazioni in materia di Bollo riguardanti i contratti relativi alle carte di pagamento.
La banca, nel dettaglio, mette a disposizione della propri clienti diverse soluzioni di pagamento, da quelle più tradizionali, come le carte prepagate nominative dotate di Iban, a quelle più evolute digitalmente, come i conti di moneta elettronica (ad esempio carte virtuali su smartphone, App, WebApp) e i conti di pagamento. Tali prodotti sono un’evoluzione tecnologica delle carte di pagamento, rappresentandone di fatto la dematerializzazione della parte fisica e comportando l’introduzione di un nuovo dispositivo tecnico per la trasmissione delle informazioni relative alla richiesta di autorizzazione alla spesa, senza modificare la natura e la funzione del servizio erogato. In sostanza, spiega la società, permettono al cliente di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati e sui marketplace digitali, impartendo l’ordine di pagamento sui conti di moneta elettronica o sui conti di pagamento, con la stessa procedura delle carte di pagamento, di trasferire denaro mediante Sepa credit transfer (Sct) e Sepa direct debit (Sdd) e di prelevare moneta presso gli sportelli automatici del gruppo. Perciò, i servizi resi mediante le carte di pagamento sono gli stessi che possono essere resi con il conto di pagamento.
“L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”, ricorda l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 2 del Dpr n. 642/1972, chiarendo che in questo caso l’imposta viene corrisposta solo al momento della presentazione dell’atto all’Agenzia delle entrate per la formalità di registrazione nella misura vigente (articolo 6 dello stesso decreto).
La soluzione normativa relativa al caso in esame è l’articolo 2, comma 150, della legge n. 662/1996, che prevede che tutti i contratti relativi alle operazioni e servizi bancarie finanziari e contratti di credito al consumo, in qualsiasi forma redatti, sarebbero soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine, non potendo usufruire del trattamento agevolato solo in caso d’uso, introdotto per i contratti relativi alle carte di pagamento. L’agevolazione ha lo scopo di contrastare fenomeni di riciclaggio e di evasione fiscale e risponde alla ratio di incentivare le modalità di pagamento diverse dal denaro contante, eliminando l’onere fiscale che avrebbe altrimenti gravato sul relativo contratto delle carte di pagamento.
Tali finalità possono essere perseguite con la diffusione di strumenti di pagamento analoghi, nella funzione, alle carte di pagamento, come quella rappresentata dalla banca istante. Infatti, la funzione principale dei conti di moneta elettronica del caso in questione è proprio quella di facilitare le movimentazioni finanziarie tra cliente, venditore/acquirente e intermediario, garantendone la tracciabilità al pari di quanto avviene con le carte di pagamento.
In sostanza, per i conti di moneta elettronica emerge una coincidenza di scopi e di funzionalità di tali prodotti con le carte di pagamento, tale che l’Agenzia ritiene di includere nella disciplina agevolativa tali prodotti, ad esempio carte virtuali su smartphone, App, WebApp, sulla base di un’interpretazione evolutiva della normativa stessa.
Riguardo la differenza tra il conto di pagamento, cioè un servizio che si sostanzia e si esaurisce nell’attivazione di un conto sul quale il cliente versa una somma di denaro, e il conto corrente bancario, l’Agenzia richiama la circolare n. 15/2013, che ha chiarito che in “linea generale il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario. Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell’ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE)”.
Fatte le premesse, tenuto conto che i servizi resi con le carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli erogati tramite il conto di pagamento, l’Agenzia ritiene che la disposizione agevolativa con l’applicazione dell’imposta fissa di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d’uso, come avviene per i contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza, è applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento.
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