16 Giugno 2021
Regimi speciali Iva Oss e iOss – 2 Pre-iscrizione al Cop di Pescara
In vista del prossimo 1° luglio, data di avvio dei nuovi regimi speciali Iva Oss e iOss, l’Agenzia delle entrate ha attribuito, in continuità con il regime Moss, la competenza relativa alla fase della pre-iscrizione al Centro operativo di Pescara. Contestualmente è stato attivato un servizio di assistenza dedicato, che agevola gli operatori economici e i consulenti nei relativi adempimenti.
Dal 1° aprile possibile pre-registrarsi
In seguito al comunicato stampa del dipartimento delle Finanze del 29 marzo 2021 e alla recente approvazione del decreto di recepimento domestico della disciplina comunitaria, l’Agenzia delle entrate, in attuazione del regolamento di esecuzione (Ue) n. 2019/2026 (sostituito dal regolamento n. 2020/1112), ha attivato, dal 1° aprile 2021, il servizio di pre-registrazione ai regimi speciali Oss e iOss con il fine di agevolare l’adesione anticipata allo “sportello unico” (vedi articolo “Iscrizione regimi Iva Oss e iOss: dal 1° aprile sul sito delle Entrate”).
Attraverso apposite funzionalità telematiche è possibile effettuare la registrazione online come riportato nella seguente tabella.
È utile precisare che:
- uno stesso soggetto può aderire a uno o più regimi speciali in base alle proprie esigenze e all’attività esercitata
- alcuni sistemi di registrazione prevedono l’accesso automatico al regime, mentre altri necessitano dell’autorizzazione dell’ufficio.
| Regime | Soggetti | Modalità | Codice identificativo valido al fine del regime |
| Oss non Ue |
Soggetti passivi extra-Ue, privi di stabile organizzazione nel territorio comunitario | Compilazione di un modulo disponibile in lingua inglese nella sezione a libero accesso | EUxxxyyyyyyz (attribuito dall’Ufficio) |
| Oss Ue |
Soggetti passivi e marketplaces, in possesso di un identificativo Iva italiano, stabiliti o meno in Italia | Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell’Agenzia delle entrate | Partita Iva italiana (soggetto stabilito in Italia, rappresentante fiscale e identificazione diretta) |
| iOss | Soggetti passivi, nazionali ed extra-Ue, marketplaces e intermediari |
– Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell’Agenzia delle entrate, ove in possesso delle credenziali – Compilazione di un modulo disponibile in inglese nella sezione a libero accesso |
– IMxxxyyyyyyz (attribuito agli operatori economici automaticamente o dall’ufficio) – INxxxyyyyyyz (attribuito agli intermediari dall’ufficio) |
Sarà, comunque, possibile avvalersi operativamente dei citati regimi soltanto dal prossimo 1° luglio.
Competenza al Cop con assistenza dedicata
Dopo la recente attribuzione al Centro operativo di Pescara della competenza per alcune attività relative alla nuova imposta sui servizi digitali (Digital service tax), tale ufficio, dal 1° aprile 2021, sarà competente, in continuità con il regime Moss, anche per la gestione delle richieste di pre-iscrizione ai nuovi regimi Oss e iOss.
Di conseguenza, sono state rese disponibili, al fine di fornire un’adeguata assistenza agli operatori economici e ai consulenti interessati ai nuovi regimi speciali, due caselle di posta elettronica a cui è possibile inoltrare richieste di informazioni
Alternativamente è possibile contattare il Cop all’800.89.41.41 (numero accessibile da telefono fisso) per ricevere assistenza da parte del personale dell’ufficio sulle proprie attribuzioni, riguardanti i contribuenti non residenti. Il servizio è attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.
Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili, anche in lingua inglese, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, nelle apposite sezioni a essi dedicate (Oss e iOss).
Il decreto di recepimento
Lo scorso 20 maggio, il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente, Mario Draghi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva Ue n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni nel settore dell’e-commerce B2C. Il testo ha tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
La normativa europea fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce” che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nel commercio elettronico transfrontaliero.
Per quanto concerne la territorialità delle citate cessioni e prestazioni, il testo normativo introduce la riduzione degli adempimenti delle microimprese di uno Stato membro, che effettuano operazioni “occasionali” in altri Paesi comunitari entro la soglia complessiva dei 10mila euro. Di fatto, le cessioni e le prestazioni digitali restano imponibili nello Stato di appartenenza dell’operatore economico e non in quello di destinazione/consumo.
In aggiunta, al fine di garantire l’effettiva riscossione dell’Iva nel commercio elettronico e, contestualmente, ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, viene previsto il coinvolgimento ex lege dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite da parte dei fornitori effettivi dei beni.
Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 9 giugno
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