Normativa e prassi

16 Giugno 2021

Se l’ente estero è tra le Onlus, le liberalità sono agevolate

In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (Runts), la Fondazione estera, che riceve erogazioni liberali anche da residenti italiani, può entrare nel perimetro delle agevolazioni previste dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017) solo se iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, presso l’Agenzia delle entrate (risposta n. 406 del 16 giugno 2021).

In pratica, la fondazione di diritto tedesco istante, che dichiara di perseguire esclusivamente e direttamente finalità di pubblica utilità, auspicava l’applicazione delle stesse detrazioni e deduzioni previste dal richiamato articolo del Cts per le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti (persone fisiche, enti e società) residenti in Italia a favore degli enti del terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5 del medesimo Codice, con gli stessi requisiti previsti per gli enti del terzo settore residenti in Italia. Al riguardo, chiedeva di potersi iscrivere nell’apposito Registro unico nazionale.

Nel chiarire la questione, l’Agenzia osserva che a norma del comma 2 dell’articolo 104 del Codice, le disposizioni agevolative si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
Con il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020, sono state rese note le regole di funzionamento del Runts con le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale. L’iscrizione nel Registro unico garantisce l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti del Terzo settore, ma solo quando questo diventerà operativo.

Nel frattempo, il comma 1 dell’articolo 104 offre una deroga all’applicabilità delle disposizioni di favore contenute nell’articolo 83. In sostanza, queste si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore del Registro unico del Terzo settore, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, Dlgs n. 460/1997) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano (articolo 7 della legge n. 383/2000).

Pertanto, in attesa che diventi operativo il predetto Registro unico nazionale, le agevolazioni recate dal citato articolo 83, commi 1 e 2, risultano applicabili esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore quali: Onlus, Odv e Aps. Solo alla fine di tale periodo transitorio troveranno applicazione a tutti gli enti che si qualificano quali enti del Terzo settore.
In pratica, in vigenza del periodo transitorio, l’applicabilità dell’articolo 83 alla fondazione istante “non residente” va valutata non sulla base della sussistenza in capo alla stessa dei “nuovi” requisiti previsti dal Cts ma sulla base del possesso della qualifica di Onlus.
Al proposito, l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 24/2006 ha precisato che ricorrendo tutti i requisiti elencato all’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 460/1997, nulla osta al riconoscimento della qualifica di Onlus in favore degli enti residenti all’estero e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo. Principio che può tranquillamente essere esteso alle Fondazioni estere.

Per ottenere la qualifica di Onlus, la fondazione istante dovrà iscriversi nell’apposita Anagrafe unica, presso l’Agenzia delle entrate. Ottenuta tale qualifica, l’ente interessato potrà fruire, durante il periodo transitorio, delle agevolazioni di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del Cts a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti anche in relazione alle modalità delle erogazioni liberali in denaro, ovvero tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 (carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari) per la detraibilità/deducibilità delle erogazioni in argomento e al rispetto delle disposizioni stabilite per i beni in natura dal decreto ministeriale 28 novembre 2019.

Quando finirà il periodo transitorio, poi, dovrà presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica disponibile sul portale del Runts, come previsto dall’articolo 34, comma 3, del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020.

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