10 Giugno 2021
Rsa affidata a una cooperativa: i servizi scontano l’Iva del 5%
La struttura assistenziale che ospita anziani non autosufficienti, fornendo loro servizi di natura alberghiera e sanitaria in maniera permanente nell’arco delle 24 ore, è assimilabile a una casa di riposo, le cui prestazioni sono esenti dall’Iva. Tuttavia, se il global service è gestito da una cooperativa sociale, l’imposta va applicata, seppure nella misura ridotta del 5%.
In questo modo, l’Agenzia delle entrate risolve la querelle sorta tra alcuni ospiti di una residenza sanitaria assistenziale, da un lato, e un Comune e la cooperativa cui l’ente locale ha affidato la gestione della Rsa, dall’altro (risposta n. 400 del 10 giugno 2021).
La querelle
L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune, coinvolto in una vicenda legale da alcuni ospiti di una sua struttura residenziale, i quali hanno contestato la presunta indebita applicazione dell’Iva sulle fatture emesse dalla società cooperativa cui l’ente locale ha affidato la gestione della Rsa. In particolare, ritenendo che i servizi in questione rientrino nel regime di esenzione dall’Iva, hanno richiesto la ripetizione delle somme indebitamente addebitate a titolo di imposta; a sostegno della loro tesi, citano la risposta 221/2019, con cui l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto il trattamento agevolato per le prestazioni di gestione globale di una casa di riposo rese da una società.
Tuttavia, sia il Comune che la cooperativa sociale reputano corretto il comportamento fiscale adottato, ossia l’applicazione dell’imposta nella misura ridotta del 5%, in virtù di quanto disposto dalla legge Iva (parte II-bis, numero 1), della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972).
La soluzione
I tecnici delle Entrate, per definire correttamente il trattamento fiscale ai fini Iva dei servizi resi dalla cooperativa nell’ambito della Rsa (alloggio e altre prestazioni necessarie per la gestione globale della struttura), fanno innanzi tutto rifermento alla norma che esenta dall’imposta “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, (…) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (articolo 10, comma 1, numero 21), Dpr n. 633/1972) e ricordano che, a tal proposito, in precedenti documenti di prassi (risoluzioni nn. 188/2002 e 164/2005), è stato chiarito che nella locuzione “e simili” possono rientrare anche strutture diverse dalle case di riposo nelle quali sono resi servizi aventi le stesse caratteristiche delle prestazioni “proprie” delle case di riposo.
Nel caso in esame, la cooperativa fornisce servizi aventi per oggetto la gestione globale della struttura in cui sono ospitati anziani degni di protezione, assistenza e cura: la Rsa, pertanto, rappresenta a tutti gli effetti una struttura “simile” a una casa di riposo.
L’esenzione dall’Iva ha natura oggettiva, cioè si applica a prescindere da chi rende le prestazioni e indipendentemente dalle modalità di effettuazione, ovvero sia se fornite direttamente al beneficiario sia se rese nell’ambito di un contratto con un committente terzo.
Tuttavia, come disposto dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 960, lettera c), legge n. 208/2015), per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016, se il servizio di gestione è affidato a cooperative sociali o loro consorzi, le prestazioni sono assoggettate all’Iva nella misura ridotta del 5%. Affinché possa applicarsi l’aliquota ridotta, occorre che destinatari dei servizi siano soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) del citato articolo 10, tra cui rientrano “gli anziani ed inabili adulti”.
Pertanto, nella fattispecie prospettata (diversa da quella rappresentata nella risposta n. 221/2019, richiamata nell’istanza), in cui la cooperativa è affidataria della gestione globale della struttura e fornisce prestazioni proprie di una casa di riposo, sul corrispettivo grava l’Iva del 5%.
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