11 Giugno 2021
Nuovi indici di capacità contributiva, in consultazione il decreto del Mef
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica in relazione a uno schema di decreto, corredato dalle tabelle A e B, attuativo dell’articolo 38, comma 5, del Dpr n. 600/1973, diretto a individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (redditometro). Lo scopo è adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.
La consultazione è riservata alle associazioni maggioramene rappresentative dei consumatori e avrà termine il 15 luglio 2021.
Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’Istat per il supporto metodologico e statistico volto ad approfondire gli aspetti relativi al metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Lo schema di decreto, pertanto, indica i parametri da prendere in considerazione ai fini del metodo di accertamento che prevede la determinazione in via sintetica del reddito complessivo dei contribuenti persone fisiche, attraverso elementi indicativi di capacità contributiva, intesa come “la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio”.
Viene innanzitutto individuato il contenuto induttivo degli elementi che dimostrano la capacità contributiva, ossia la spesa per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento, ricostruita induttivamente, sulla quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito. Tale contenuto induttivo è determinato tenendo conto delle risultanze di analisi e studi socio-economici, anche di settore.
La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione finanziaria e indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d’uso del bene o del servizio considerato. I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio economiche di settore.
Inoltre, il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
In assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia e se tali informazioni non sono acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l’ammontare individuato dall’Istat quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza.
E’ prevista, comunque, la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, nel caso in cui siano disponibili dati riguardanti altre voci di spesa sostenute dal contribuente presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
L’articolo 3 del decreto indica i criteri base che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente. Il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:
- dell’ammontare delle spese sostenute dal contribuente, sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria
- dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio economici
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta
- della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia, formata nell’anno e non utilizzata per consumi e investimenti.
Viene confermato che la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e resta ferma la possibilità per il contribuente, in sede di contraddittorio, di produrre all’ufficio documentazione idonea a dimostrare una diversa consistenza delle spese attribuite, ossia che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o esclusi dalla formazione della base imponibile, o con risparmi formati nel corso degli anni precedenti.
Dopo il periodo di consultazione e tenuto conto delle osservazioni che saranno presentate dalle organizzazioni interpellate il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice
Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa
In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.
Attualità 4 Ottobre 2024
Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti
Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.
Analisi e commenti 4 Ottobre 2024
Branch o residenza fiscale, l’esame va caso per caso
I prezzi di trasferimento intercompany, fenomeno collegato alla doppia imposizione (o doppia non imposizione) internazionale, sono una tematica analizzata dalle Amministrazioni fiscali e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).