7 Giugno 2021
Transazione tra gli eredi e il terzo, atto con registro proporzionale al 3%
Un atto transattivo tra due eredi e una terzo soggetto cointestatario fittizio dei beni del de cuius, con cui quest’ultimo, riconoscendo tale artifizio, si impegna a pagare agli eredi l’importo corrispondente alla sua quota di patrimonio, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota al 3 per cento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 390 del 7 giugno 2021.
Nel caso in esame, il terzo cointestatario fittizio del patrimonio del defunto, tramite una scrittura privata non autenticata stipulata con gli eredi, rinuncia a far valere la quota di 1/3 a sé intestata e si impegna a pagare agli eredi l’importo corrispondente alla riconosciuta quota fittizia.
Tale accordo, rileva l’Agenzia, configura una transazione tra gli eredi e il terzo, cioè un contratto finalizzato, tramite reciproche concessioni, a mettere fine a una lite incominciata o a prevenire future liti (articolo 1965 del codice civile). Le parti, infatti, intendono realizzare un regolamento di interessi al fine di prevenire l’insorgere di una potenziale lite.
Ai fini fiscali, “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione ne’ di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa” (articolo 29 Tur).
Nella circostanza specifica, avendo invece il terzo cointestatario provveduto a versare un corrispettivo agli eredi, l’Agenzia, ai fini dell’imposta di registro, ritiene applicabile alla scrittura privata stipulata fra le parti l’aliquota proporzionale al 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’articolo 9 (“Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali”) della Tariffa, Parte I, allegata al Tur.
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