Normativa e prassi

28 Maggio 2021

La “sugar tax” prende forma, stabilite le regole attuative

Il Mef, con il decreto dello scorso 12 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, metta a punto le modalità applicative dell’imposta di consumo sulle bevande edulcorate, ossia della sugar tax. L’imposta, introdotta dalla legge di bilancio 2020 per limitare il consumo di bevande con aggiunta di dolcificanti, buone per il palato ma dannose per la salute, entra in vigore dal 1° gennaio 2022 dopo lo slittamento previsto dalla legge di bilancio 2021. L’imposta è pari a 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Il profilo oggettivo
Sono soggette a tassazione le bevande edulcorate e, in particolare, i prodotti finiti e quelli predisposti per l’utilizzazione previa diluizione, che rientrano nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di addolcire le bibite e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

I chiamati in cassa
La sugar tax è dovuta, per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di  produzione e cedut,e dal fabbricante nazionale o se diverso da chi provvede al condizionamento del prodotto (ossia all’aggiunta del dolcificante) o dal soggetto, residente o non residente per conto del quale le bibite zuccherate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento; nel caso di prodotti provenienti da Paesi Ue, dall’acquirente; per le bevande edulcorate importate da Paesi non Ue, dall’importatore.
Il Dm definisce anche le modalità di registrazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, degli operatori economici interessati, descrive gli adempimenti richiesti a fabbricanti e acquirenti, detta le regole per la tenuta dei prospetti, in formato elettronico, riepilogativi dei movimenti dei prodotti fabbricati o acquistati (rispettivamente, allegato 1 e allegato 2).

Dichiarazioni e versamenti
I controlli da parte dell’Adm e la liquidazione dell’imposta sono effettuati sulla base delle dichiarazioni mensili nelle quali sono riportati tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto e indicati anche gli estremi dei relativi versamenti. Le dichiarazioni devono essere trasmesse per via telematica alle Dogane entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, il versamento del tributo è effettuato tramite delega bancaria o le altre forme di pagamento previste dalla Tesoreria dello Stato.

Casi di esonero
Non paga l’imposta il fabbricante italiano che cede le bevande per il consumo in altri Paesi Ue o li esporta.
Sono escluse dalla tassazione, inoltre, le bevande edulcorate con contenuto complessivo di dolcificanti corrispondente a un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro per le bevande finite, e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua altri liquidi.

Come ottenere l’eventuale rimborso
La restituzione della sugar tax pagata ma non dovuta va chiesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro due anni dall’errato versamento, con modalità telematica. L’Adm provvederà al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. In alternativa alla somma in denaro, su richiesta del contribuente, può essere riconosciuto un credito d’imposta della stessa entità.

Gli omessi pagamenti, notificati via Pec
L’Agenzia notifica gli avvisi di pagamento per gli omessi versamenti, insieme alle relative sanzioni, per posta elettronica certificata. Il contribuente deve rimettersi in regola entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della notifica. In caso contrario, è avviata la procedura di riscossione coattiva.

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