28 Maggio 2021
Dl “Sostegni bis” – 1: contributi a due vie, con conguaglio finale
Novità per il contributo a fondo perduto destinato a sostenere le imprese e i lavoratori autonomi economicamente danneggiati dall’emergenza epidemiologica. L’articolo 1 del Dl n. 73/2021 delinea, infatti, due scenari, tra loro alternativi: la replica, in automatico, dell’aiuto già ricevuto con il primo decreto “Sostegni” oppure un diverso ristoro, su domanda, basato sul calo di fatturato patito nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto ai precedenti dodici mesi. Poi, a fine anno, sempre su istanza dell’interessato, conguaglio alla luce del conto economico; per ottenerlo, la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 andrà presentata anticipatamente, entro il 10 settembre 2021.
Replica automatica del “Cfp Sostegni”
I primi quattro commi dell’articolo 1 prevedono, in favore dei soggetti già beneficiari del contributo introdotto dall’articolo 1 del Dl n. 41/2021 (vedi “Dl “Sostegni” – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva), il riconoscimento di un ulteriore ristoro economico, di importo identico a quello attribuito nella precedente circostanza. Spetta ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis” che hanno richiesto e ottenuto il “Cfp Sostegni” e non hanno indebitamente percepito né restituito quel contributo.
Il nuovo aiuto sarà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle entrate con accredito sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il primo indennizzo, senza che gli interessati debbano presentare una nuova istanza, ovvero sarà riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione in relazione al precedente contributo. Ciò a conferma che la scelta operata in occasione del “Cfp Sostegni” è irrevocabile, non modificabile neanche in sede di attribuzione del “Cfp Sostegni bis”.
Anche questo contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir).
Modalità alternativa, su richiesta
I commi da 5 a 15, invece, disciplinano un nuovo contributo, alternativo a quello di cui si è appena detto (ma, allo stesso modo, fiscalmente irrilevante), anch’esso destinato ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del “Sostegni bis”, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Per questo indennizzo, come per il precedente, l’accesso è subordinato alla circostanza che si sia subita una perdita del fatturato medio mensile (ovvero dell’ammontare medio mensile dei corrispettivi) di almeno il 30 per cento. Cambia, però, l’arco temporale di riferimento per la verifica della contrazione, così da tener conto dei mesi in cui le attività sono state condizionate dalle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi: il confronto non deve avvenire tra i periodi gennaio-dicembre 2019 e gennaio-dicembre 2020 (come invece stabilito per il “Cfp Sostegni” e la sua replica automatica), bensì tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Tale modalità consentirà di erogare il contributo a una più vasta platea di contribuenti, ammettendo al beneficio tanti operatori precedentemente esclusi per carenza del requisito relativo alla perdita di fatturato.
Entità dell’aiuto
Il criterio per la quantificazione della nuova misura di sostegno è identico a quello stabilito per il primo contributo, se a beneficiarne è un soggetto che ha già fruito del “Cfp Sostegni”. Pertanto, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi emersa in riferimento ai due periodi indicati, si applicano le seguenti percentuali:
– 60%, in presenza di ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro
– 50%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
– 40%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
– 30%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
– 20%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.
L’entità dell’aiuto è più sostanziosa, invece, per i soggetti che non hanno avuto accesso al primo contributo 2021. In tal caso, infatti, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020) si applicano percentuali maggiori:
– 90%, in presenza di ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro
– 70%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
– 50%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
– 40%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
– 30%, in presenza di ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.
In ogni caso, l’importo massimo dell’indennizzo corrisposto al singolo beneficiario non può essere superiore a 150mila euro.
Serve un’istanza
Per ottenere il contributo alternativo, occorre presentare all’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica, un’istanza contenente l’indicazione della sussistenza dei necessari requisiti. In tale sede, è possibile esprimere l’eventuale scelta, irrevocabile, per la fruizione sotto forma di credito d’imposta, spendibile in compensazione (il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici della stessa Agenzia), senza applicazione degli ordinari “paletti” in materia di utilizzo dei crediti e di compensazioni (articolo 31, comma 1, Dl n. 78/2010; articolo 34, legge n. 388/2000; articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007).
Alla domanda si può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’amministrazione finanziaria. La definizione del contenuto informativo nonché delle modalità e dei termini per la presentazione dell’istanza è affidata a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. I contribuenti tenuti a presentare le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl n. 78/2010) potranno richiedere il Cfp soltanto dopo aver prodotto la comunicazione Lipe riferita al primo trimestre 2021.
Rapporti con il precedente contributo
I contribuenti che, avendo presentato l’istanza, hanno beneficiato del “Cfp Sostegni” e ne ricevono anche la replica ai sensi dei commi 1-4, se lo ritengono più vantaggioso, potranno richiedere il ricalcolo dell’aiuto in base al criterio alternativo, ossia tenendo conto dei nuovi periodi di riferimento per la determinazione del calo di fatturato: confronto tra i periodi aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, anziché tra le annualità 2019 e 2020. In questo modo, otterranno l’eventuale maggiore importo che ne scaturirà: dall’ammontare del contributo calcolato con il nuovo meccanismo, sarà scalata la somma già riconosciuta dall’Agenzia delle entrate tramite accredito diretto o sotto forma di credito d’imposta.
Invece, se dalla richiesta presentata per ottenere il contributo alternativo risulta un importo inferiore a quello emerso con la modalità standard, l’Agenzia non prenderà in considerazione l’istanza.
Contributo a conguaglio
Infine, in aggiunta al contributo basato sulla contrazione dell’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi (replica del “Cfp Sostegni” oppure quello “alternativo”), i commi da 16 a 27 disciplinano l’attribuzione, alla stessa platea di contribuenti, di un ulteriore contributo, qualora il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia peggiore, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura almeno pari alla percentuale che verrà definita con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.
L’importo dell’aiuto, comunque mai superiore a 150mila euro, verrà determinato applicando alla differenza tra il risultato economico dei due esercizi, al netto dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate sulla base dei vari provvedimenti anti Covid (articolo 25, Dl n. 34/2020 – “decreto Rilancio”; articoli 59 e 60, Dl n. 104/2020 – “decreto Agosto”; articoli 1, 1-bis e 1-ter, Dl 137/2020 – decreto “Ristori”; articolo 2, Dl n. 172/2020 – decreto “Natale”; articolo 1, Dl n. 41/2021 – decreto “Sostegni”; articolo 1, commi 1-3 e 5-13, Dl n. 73/2021 – decreto “Sostegni bis”), la percentuale che sarà individuata, anch’essa, con decreto Mef.
Per il contributo a conguaglio andrà presentata, direttamente o tramite intermediario delegato al “Cassetto fiscale”, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura, un’istanza telematica all’Agenzia delle entrate, indicando la sussistenza dei necessari requisiti. Un successivo provvedimento delle Entrate detterà le disposizioni attuative della norma, individuando anche i campi dei modelli dichiarativi relativi agli anni 2019 e 2020 nei quali sono indicati gli importi dei risultati economici d’esercizio, da mettere a confronto per la verifica del peggioramento. Il contributo finale potrà essere richiesto soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021, in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre. Ciò consentirà una più celere corresponsione della somma spettante.
Il contributo, come consueto, è irrilevante ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Anche in questo caso, il contribuente può optare per il riconoscimento dell’intero sostegno sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione (senza applicazione degli ordinari limiti in materia di compensazioni e di utilizzo dei crediti), presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.
Per l’efficacia delle disposizioni relative al contributo a conguaglio, è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.
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