Normativa e prassi

28 Maggio 2021

Pc e tablet per i figli in Dad, niente Irpef se rimborsa l’azienda

Il rimborso erogato dalla società ai propri dipendenti per le spese sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop, al fine di consentire la frequenza della “didattica a distanza” (Dad) ai loro figli, non è soggetto a ritenuta d’acconto e non costituisce reddito imponibile per il lavoratore. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la Dad. Il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione a patto che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dalla scuola o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad. Questo, in sintesi, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risoluzione n. 37/E del 28 maggio 2021.

L’istante è una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, intende riconoscere ai dipendenti un credito welfare a rimborso delle spese da loro sostenute per l’acquisto di pc, tablet o laptop da utilizzare per la frequenza della “didattica a distanza” dei loro familiari. La richiesta di rimborso da parte dei propri dipendenti, precisa la società, dovrà essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico attestante lo svolgimento delle lezioni a distanza.
Il credito potrà essere utilizzato, in alternativa, per il rilascio di un voucher che autorizza l’acquisto dei suddetti dispositivi informatici presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.
La società chiede se sul valore del credito welfare descritto dovrà operare la ritenuta a titolo di acconto Irpef, come disciplinato dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973, per il reddito di lavoro dipendente. L’istante ritiene di no, perché reputa applicabile al caso l’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.

L’Agenzia delle entrate è dello stesso parere. Le argomentazioni del Fisco, come di consueto, trovano fondamento nell’impianto normativo, in questo caso molto snello, perché la soluzione alloggia semplicemente nell’articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir richiamato dal contribuente stesso. La norma stabilisce, molto sinteticamente, che non concorrono alla formazione del reddito Irpef le opere e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai dipendenti e ai loro familiari e le somme erogate che hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, e culto, borse di studio, eccetera.
La norma ha esteso e meglio definitivo i suoi confini applicativi con la legge di stabilità 2016. La disposizione ora in vigore prevede che il datore di lavoro possa erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi oppure rimborsare al dipendente le spese già sostenute per gli scopi previsti dall’agevolazione, a condizione che acquisisca e conservi la documentazione che attesti l’utilizzo delle somme da parte del dipendente in linea con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Non manca il riferimento agli effetti dell’emergenza sanitaria e al ricorso diffuso di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (Dad) da parte di scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il metodo non può prescindere, ha specificato il ministero dell’Istruzione, dall’interazione tra docenti e discenti, condizione che nella Dad si realizza attraverso sistemi e app interattive educative digitali.

Di conseguenza, sostiene l’Agenzia, pc, laptop e tablet sono strumenti necessari per partecipare alle lezioni tenute nella “classe virtuale” e per stabilire la necessaria relazione tra insegnanti e studenti. Costituiscono, pertanto, mezzi indispensabili per la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. In quanto tali, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e poi rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir).

Il regime in questione potrà essere applicato a condizione che il dipendente produca e conservi idonea documentazione rilasciata dall’istituto scolastico o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni online.

Medesima soluzione anche nel caso in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei dispositivi informatici tramite voucher. Le condizioni sono le stesse: il lavoratore, per usufruire del regime, deve presentare la documentazione rilasciata dall’ente di istruzione che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la Dad.

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