Normativa e prassi

11 Maggio 2021

Le attestazioni rilasciate ai medici viaggiano con l’imposta di bollo

Le attestazioni rilasciate dall’azienda su richiesta del medico, necessarie allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata ad accertare il diritto del medico interessato a percepire l’indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti a isolamento domiciliare per Covid, da parte della compagnia assicurativa con la quale il medico ha stipulato il contratto di assicurazione, scontano l’imposta di Bollo
nella misura di 16 euro per ogni foglio. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 329 dell’11 maggio 2021.

A sollevare il dubbio è un’impresa che rappresenta che alcuni medici convenzionati “hanno la necessità di produrre alle compagnie assicuratrici presso le quali hanno aperto sinistri connessi ad infortuni occorsi nell’esercizio dell’attività professionale (isolamento domiciliare Covid) le attestazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata ad appurare il diritto degli interessati a percepire l’indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti al riferito isolamento domiciliare“.

L’istante fa presente che nella documentazione che i medici devono produrre l’azienda deve attestare di intrattenere/aver intrattenuto con i medici infortunati un rapporto convenzionale di natura professionale, il periodo di assenza dal servizio per infortunio, le ore assegnate e non effettuate nel periodo di assenza, l’assegnazione dei turni ad altro sanitario con l’indicazione del nominativo.

Alla richiesta dell’istante che chiede se tali attestazioni siano assoggettate o meno al Bollo, l’Agenzia chiarisce che la chiave normativa che apre la soluzione al quesito è l’articolo 4 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972. Tale disposizione, nell’individuare gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine, include anche gli “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) e delle unità sanitarie locali (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Questa tipologia di atti sconta l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio.
L’Agenzia ritiene, pertanto, che tale disposizione va applicata anche al caso in esame in cui l’azienda rilascia al medico che ne ha fatto richiesta un atto necessario allo svolgimento dell’istruttoria volta ad appurare il diritto dello stesso a percepire l’indennizzo dalla compagnia assicurativa con cui ha volontariamente stipulato il contratto di assicurazione.

Di conseguenza, va esclusa l’applicazione dell’articolo 26 dell’allegato A, Tariffa Parte II, al Dpr n. 642/1972, che prospettava l’istante, in base a cui, invece, sono soggetti a Bollo solo in caso d’uso documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni.

Le attestazioni rilasciate ai medici viaggiano con l’imposta di bollo

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto