30 Aprile 2021
Superbonus e contributi post sisma, una guida sull’accesso ai maxi aiuti
Online, nell’apposita sezione del sito delle Entrate “l’Agenzia informa” e su questa rivista, la guida “Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%”, che chiarisce aspetti normativi e operativi sulle misure agevolative finalizzate a velocizzare e rafforzare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi del 2016 e quelli situati nei Comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Completano il manuale le risposte alle Faq più rilevanti pervenute alla struttura commissariale da parte degli operatori del settore.
A siglare la pubblicazione, il Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del consiglio dei ministri e l’Agenzia delle entrate.
Frutto di un approfondito confronto, la guida operativa illustra in modo semplice come usufruire dei bonus e spiega nel dettaglio le modalità di applicazione del Superbonus nell’ambito dei progetti di ricostruzione, le procedure per accedervi, la rendicontazione e la modalità di fatturazione degli interventi. In particolare, gli obiettivi principali del nuovo vademecum, introdotto da una prefazione del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e del Commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, con il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, sono coordinare l’uso combinato del Superbonus e del contributo di ricostruzione concesso dallo Stato, rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche stanziate per questi obiettivi, semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese, massimizzare i benefici per i cittadini, considerato che il Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma per la parte di spesa che non è coperta dal contributo pubblico, a volte insufficiente, ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.
Amplia la platea dei possibili beneficiari. Ricordiamo che il sisma 2016-2017 ha reso inagibili circa 80mila edifici: le domande di contributo presentate sono 20 mila, quelle già approvate 9 mila, con metà degli interventi già chiusa e circa 4.500 cantieri in fase di lavorazione. “La combinazione del contributo con il Superbonus – scrivono Ruffini e Legnini nella prefazione – rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sisma nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l’efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti”, tenendo conto anche dell’orizzonte temporale di vigenza delle detrazioni, per ora limitato al 30 giugno 2022.
Vediamola nel dettaglio.
Il Superbonus si integra con i contributi post sisma
La misura rafforzativa introdotta dal Dl n. 104/2020 prevede che i Comuni danneggiati dagli eventi sismici 2016 possano accedere oltre che ai contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati, anche a quelli per il Superbonus 110%. In particolare, nell’articolo 119 del Dl “Rilancio” sono stati inseriti:
– il comma 1-ter: “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»
– il comma 4-quater, per il quale, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
– il comma 4-ter circa i limiti delle spese ammesse al Superbonus che sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al Dl n. 189/2016, e di cui al Dl n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione, prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
La disposizione, pertanto, oltre al principio della compatibilità fra Superbonus e contributi post sisma introduce anche un nuovo istituto, il “Superbonus rafforzato” mediante il quale, in alternativa al contributo per la ricostruzione o riparazione post sisma, gli interventi sugli edifici danneggiati possono essere realizzati aumentando gli incentivi fiscali dello stesso Superbonus nella misura del 50 per cento.
Sul tema riguardante la coesistenza tra i due istituti, il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 con propri provvedimenti ha fornito le misure applicative.
Gli incentivi fiscali in tema di Superbonus, chiarisce ad esempio l’ordinanza commissariale n. 111/2020, sono fruibili per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Inoltre, la stessa ordinanza precisa che gli incentivi del Superbonus sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per i rifacimenti che si sono dovuti realizzare in altro sito, che è possibile presentare un progetto unitario, che per gli interventi edilizi su edifici con danni lievi il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi, che le disposizioni valgono anche per gli interventi per i quali il contributo sia già stato concesso previa presentazione di varianti in corso d’opera.
Superbonus interviene sull’eccedenza
Come previsto dalla normativa, l’incentivo spetta per la parte eccedente il contributo concesso sugli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma.
È possibile, quindi, accedere a entrambi gli istituti con la presentazione di un unico progetto e di un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità nell’ambito di tale computo metrico delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al Superbonus.
Il professionista incaricato dal soggetto interessato presenterà l’istanza relativa al contributo per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma e depositerà un unico progetto con la documentazione prevista dalla normativa, dichiarando di voler fruire degli incentivi previsti dal Superbonus per la parte che eccede il contributo concesso dall’ufficio ricostruzione.
La fruizione dei due incentivi è chiaramente condizionata dal rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle misure sul sisma e del Superbonus previsto dal decreto “Rilancio”.
“Superbonus rafforzato”, una preziosa alternativa
Ampio spazio viene dato nella guida a questo speciale incentivo destinato ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017, a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009 e a quelli interessati dagli eventi sismici avvenuti dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il Superbonus rafforzato rappresenta un’alternativa sia al Superbonus ordinario sia al contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma. Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni Superbonus aumentano del 50%: ad esempio, il tetto di spesa per gli interventi di rafforzamento antisismico passano da 96 a 144 mila euro, quello per gli impianti termici “trainanti” da 30 a 45 mila euro, quello per gli infissi “trainati” da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Il professionista quindi, al momento della presentazione dell’istanza è obbligato a trasmettere, a mezzo Pec, e contestualmente, alla struttura commissariale, all’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) e al comune territorialmente competente, la dichiarazione del proprietario dell’edificio di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.
Accesso ai bonus e spese agevolabili
Se il cittadino interessato a fare richiesta di rifacimento dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici non lo ha ancora fatto, a mezzo del professionista incaricato, può accedere al contributo depositando un unico progetto per vie ordinarie al Comune territorialmente competente o trasmessa mediante l’applicazione informatica predisposta dalla struttura commissariale alla quale accedono anche i Comuni del cratere. Il Comune acquisisce la documentazione, le asseverazioni previste dalla normativa e avvia il procedimento per l’ottenimento degli incentivi. È possibile, inoltre, accedere alle agevolazioni fiscali anche se i lavori sono in corso d’opera e il soggetto interessato vuole acquistare, tramite una variante al progetto iniziale, dei beni per i quali è consentita la fruizione dei bonus.
La detrazione, inoltre, spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, (fra cui l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali come le perizie e i sopralluoghi, o altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi come i ponteggi, smaltimento dei materiali, eccetera), a condizione, tuttavia, che il relativo intervento sia stato effettivamente realizzato.
Interventi in corso d’opera al 1° luglio 2020
Un apposito spazio è dedicato, poi, alla fruizione del Superbonus per i lavori in corso d’opera al 1° luglio 2020. Nelle disposizioni, infatti, non ci sono delle preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi dovuti a varianti in corso d’opera, a patto di rispettare tutti gli altri adempimenti prescritti dalla normativa. Il Superbonus, secondo le disposizioni normative è fruibile nella “misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora al 30 giugno 2022), indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”. Inoltre, gli interventi eseguiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Quindi, Superbonus fruibile per l’eventuale variante richiesta dall’interessato, in presenza di progetti di ripristino o rifacimento già approvati e ammessi al contributo dagli uffici speciali per la ricostruzione.
In tal caso, le asseverazioni necessarie, normalmente richieste prima dell’avvio dei lavori, devono essere presentate tempestivamente in sede di variante progettuale o come documentazione integrativa nel corso dei lavori.
Completano la guida le risposte a specifici quesiti su casi pratici, come ad esempio, se la piattaforma informatica per le pratiche relative al sisma possa valere anche per quelle del Superbonus, o se può fruire del Superbonus l’edificio adibito a bed&breakfast o ancora se possano rientrare nel regime agevolativo le spese sostenute sulle pertinenze di immobili danneggiati dal sisma 2016.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice
Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n.
Normativa e prassi 4 Ottobre 2024
Riacquisto con diritto di usufrutto, non conta per i benefici prima casa
In caso di vendita, prima dei cinque anni, dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, l’acquisto del diritto di usufrutto di altro immobile non consente di evitare la perdita dei benefici fruiti.
Attualità 4 Ottobre 2024
Bonus cinema, istruttorie terminate nuovi beneficiari e nuovi decreti
Nuovi beneficiari per gli investimenti nelle sale cinematografiche e nelle industrie tecniche del settore.
Analisi e commenti 4 Ottobre 2024
Branch o residenza fiscale, l’esame va caso per caso
I prezzi di trasferimento intercompany, fenomeno collegato alla doppia imposizione (o doppia non imposizione) internazionale, sono una tematica analizzata dalle Amministrazioni fiscali e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).