30 Aprile 2021
Rimborso per smart working, non è imponibile ai fini Irpef
Le somme corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti e quelli delle società dello stesso Gruppo che eseguono la prestazione lavorativa in smart working sono escluse da tassazione, in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente. La quota di costi rimborsati al dipendente, infatti, è riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 314 del 30 aprile 2021.
A interpellare l’Agenzia è una società che intende siglare un accordo sindacale di secondo livello o adottare un regolamento aziendale, senza il coinvolgimento dei sindacati, relativo al trattamento economico e normativo dei dipendenti in smart working (articolo 18 e ss. della legge n. 81/2017).
Al riguardo, l’istante, volendo “preservare” i dipendenti dalle spese che sosterranno per motivi lavorativi quando opereranno presso la propria abitazione, intende concedere a ogni lavoratore una somma a rimborso delle spese sostenute per svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile anziché presso i locali dell’azienda.
Sulla base di precisi parametri (tipologia di spesa, risparmio giornaliero per la società, costo giornaliero per dipendente in smart working), da cui la società ha valutato il consumo di energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada, i costi per l’utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo) e il riscaldamento nel periodo invernale, e sulla base di determinate condizioni, l’analisi ha condotto a ritenere adeguato un rimborso di 0,50€ per ogni giorno di lavoro in smart working, anche se, secondo l’istante, l’importo del rimborso giornaliero fissato in 0,50€ è in realtà inferiore rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato (pari a euro 0,5135 e a quello risparmiato dalla società pari a euro 0,5105).
Descritta la situazione, l’istante chiede chiarimenti circa il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working e in particolare se le somme erogate possono essere escluse dal reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia concorda e delinea la cornice normativa e di prassi. In primis, ricorda che l’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
Riguardo la rilevanza reddituale dei rimborsi spese, con la circolare n. 326/1997 è stato affermato che, in generale, possono essere esclusi da tassazione i rimborsi relative a spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, eccetera.
La risoluzione n. 178/2003 ha approfondito il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente e ha chiarito che non rientrano nella base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ad esempio gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale, e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. E ancora, la risoluzione n. 357/2007 ha precisato che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non sono soggette a tassazione, poiche sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa. E tra l’altro, ha chiarito che il rimborso dei costi relativi ai collegamenti telefonici rientra in una ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente.
Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della spesa rimborsata, nella risoluzione n. 74/2017 viene affermato che, in assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Nel caso in questione, l’istante rappresenta che il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Sulla base di tale circostanza, l’Agenzia ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente è riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e concorda con il contribuente, sostenendo che le somme erogate dalla società al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappresentate non sono imponibili ai fini Irpef.
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