30 Aprile 2021
L’operazione con l’estero “fallita”: nota in diminuzione del cessionario
Con la risposta n. 308 del 30 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate precisa quando e in che modo il cessionario di un software, acquistato da un soggetto residente nel Regno Unito, può operare una diminuzione d’imposta con relativa nota in caso di risoluzione del contratto e rimborso della somma pagata, senza essere in possesso dalla nota di variazione del cedente.
Il documento di prassi risponde a un contribuente che, a novembre 2020, ha acquistato da un fornitore del Regno Unito la licenza d’uso per l’utilizzo di un software, pagando il relativo corrispettivo. Successivamente le parti hanno deciso per la risoluzione del contratto e all’istante è stata restituita la somma versata per l’acquisto.
Nonostante fosse stata richiesta, il contribuente non ha ricevuto la nota di credito relativa all’operazione da parte della controporte e si rivolge all’Agenzia per sapere come comportarsi per regolarizzare la situazione, anche in considerazione del fatto che la Gran Bretagna è ormai fuori dall’Unione europea.
La soluzione si basa, come di consueto, sull’impianto normativo che disciplina la questione da sbrogliare.
L’articolo 26 del decreto Iva stabilisce, tra l’altro, che se l’operazione per cui è stata emessa fattura va a monte in tutto o in parte, con conseguente diminuzione dell’imponibile, il cedente/prestatore, entro un anno dall’operazione, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione tramite annotazione nell’apposito registro. A sua volta, se il cedente/prestatore si avvale di tale facoltà, il cessionario/committente, se ha già registrato la fattura, deve effettuare una nota di variazione nei limiti della detrazione operata salvo avvalersi del diritto di rivalsa.
In tema di fatturazione, le prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti, tra cui rientra anche la cessione a soggetto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software personalizzato o di uno standard per via telematica i relativi obblighi spettano ai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro Ue, il cessionario/committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione
In sostanza, chi acquista da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue integra i documenti ricevuti secondo il meccanismo del “reverse charge” versando la relativa imposta e avendo sempre la facoltà di variare in diminuzione l’imponibile/imposta dell’operazione, operando la conseguente detrazione. Per le modalità di compilazione delle fatture/note di variazione in tali circostanze e l’alternatività tra inoltro dei documenti al SdI ed esterometro è possibile consultare la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (vedi articolo “Esterometro e fatture elettroniche, online la Guida alla compilazione”).
Va evidenziato che l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (Ue o extra-Ue), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati dall’articolo 26 del decreto Iva. Inoltre si tratta di una possibilità e non di un obbligo.
In conclusione, l’Agenzia, presupponendo di essere in presenza di una risoluzione del contratto per sopravvenuto accordo fra le parti con restituzione del prezzo pagato, ritiene corretta la soluzione proposta dall’istante, secondo cui:
- entro un anno dall’operazione e, quindi, entro novembre 2021, può emettere una nota di variazione in diminuzione relativa al mancato scambio
- la nota, se elettronica via SdI, dovrà essere identificata come documento “TD17INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO” (indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04)
- emessa la nota dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri Iva
- nel caso in cui proceda alla trasmissione della nota per via analogica anziché tramite Sdi dovrà comunicare i dati tramite esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs n. 127/2015).
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