Normativa e prassi

30 Aprile 2021

Il ritiro dalla società ha effetto solo se iscritto nel registro ad hoc

Il recesso dalla società di uno dei partecipanti deve essere effettuato secondo precise formalità, non basta la mera comunicazione per raccomandata. In particolare, la notizia del recesso deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura degli amministratori della società. Fino ad allora il socio continua a essere tale con tutti i diritti e i doveri conseguenti. Lo chiarisce l’Agenzia con la risposta n. 306 del 30 aprile 2021, fornita a una contribuente che ha, appunto, abbandonato la sas, di cui era socia al 50%, mediante raccomandata.

L’istante, venuta a conoscenza della mancata iscrizione nel registro delle imprese del suo recesso nei tempi previsti e dell’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio, chiede chiarimenti riguardo al termine di efficacia del recesso e se sia tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi di partecipazione 2020 per il periodo d’imposta 2019, considerato che, in relazione a quell’anno, la società le ha imputato il 50% degli utili conseguiti.

Premettendo che, in materia societaria, il recesso del socio si configura quale facoltà attribuita al singolo partecipante di sciogliersi unilateralmente dal vincolo che lo unisce agli altri soci, l’Agenzia spiega, con puntuale dovizia di particolari, che si tratta di un atto giuridico unilaterale, il quale si perfeziona ed esplica effetto (generalmente e salvo diverse previsioni statutarie) nei confronti della società e dei soci, dal momento in cui perviene a loro conoscenza. Riguardo, però, all’ambito di efficacia di tale manifestazione di volontà unilaterale nei confronti dei terzi (fra i quali il Fisco) il recesso dell’istante integra una modificazione dell’atto costitutivo soggetta – ai sensi del combinato disposto degli articoli 2295 e 2300 cc – ad iscrizione nel registro delle imprese.
In sostanza, il codice civile prescrive una forma di pubblicità necessaria per l’opponibilità ai terzi, dei fatti modificativi del contratto sociale, in difetto della quale l’evento non è opponibile.

All’argomento, poi, ha messo il punto il ministero dello Sviluppo economico che nella direttiva del 27 aprile 2015, ha garantito “condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale” e uniformato “il comportamento degli uffici del registro delle imprese” in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone di cui agli articoli 2284-2290 del codice civile.
Con riferimento all’ipotesi del recesso, il Mise ha precisato che:
Il recesso del socio di società di persone di cui all’art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.
Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi, ai sensi dell’art. 2290, comma 2, del codice civile, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di società di persone, ivi inclusa la società semplice, è, alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di pubblicità d’impresa, l’iscrizione della notizia nel registro delle imprese.
La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori.
Non è legittimato allo svolgimento dell’adempimento pubblicitario il socio receduto.
Ai sensi dell’art. 2300 del codice civile l’adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace (pertanto, decorsi tre mesi dall’ultima ‘notifica’ nel caso di recesso ai sensi dell’art. 2285 comma 1, del codice civile; decorsi trenta giorni dall’ultima ‘notifica’ nel caso di recesso ai sensi dell’art. 2285, comma 2, del codice civile.
(…)
Nell’ipotesi in cui gli amministratori omettano di eseguire l’adempimento pubblicitario nel caso previsto dall’art. 2285 comma 1, del codice civile (cosiddetto recesso ad nutum) il socio receduto può promuovere, mediante presentazione di un esposto all’ufficio del registro delle imprese, l’attivazione della procedura di iscrizione d’ufficio della notizia ai sensi dell’art. 2190 del codice civile
Nell’ipotesi di recesso ‘nei casi previsti nel contratto sociale’ (art. 2285 comma 2, del codice civile), se gli amministratori non danno seguito alla comunicazione di recesso del socio, appare possibile l’attivazione, da parte di quest’ultimo, della procedura d’iscrizione d’ufficio di cui all’articolo 2190 del codice civile solo laddove l’evento dedotto non implichi valutazioni di merito da parte dell’ufficio del registro delle imprese (…).
A seguito della presentazione dell’istanza per l’iscrizione del recesso, ovvero all’esito della procedura d’ufficio di cui all’art. 2190 del codice civile, ovvero, ancora, all’esito di una decisione del tribunale in tal senso, l’ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del recesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l’efficacia pubblicitaria di cui all’articolo 2193 del codice civile”.

Quindi, con riferimento al caso in esame, la mancata attuazione delle descritte formalità ha comportato l’attivazione del procedimento di iscrizione d’ufficio nel 2020, dopo la definizione del giudizio camerale instaurato dall’istante ed è da tale periodo d’imposta che il recesso è efficace e opponibile a terzi. La conseguenza è che, nel 2019, la compagine sociale della società non è mutata. Il reddito prodotto in quell’anno, pertanto, deve essere riferito a tutti i soci che rivestono tale qualifica alla chiusura del periodo di imposta, inclusa l’istante.

Il ritiro dalla società ha effetto solo se iscritto nel registro ad hoc

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