28 Aprile 2021
Presentazione modello Iva 2021, ultimo giorno venerdì 30 aprile
Ancora pochi giorni per la presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione Iva relativa al 2020: entro venerdì 30 aprile deve essere presentato il modello Iva 2021 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del Dpr n. 322/1998. La scadenza riguarda i contribuenti che non hanno anticipato la trasmissione entro il 1° marzo 2021, comunicando nel quadro VP della dichiarazione le liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2020.
Indipendentemente dal fatto che l’invio sia riferito al 30 aprile 2021 o al 1° marzo 2021, la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all’Agenzia, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, se entro cinque giorni dallo scarto sono state ritrasmesse. La prova dell’invio della dichiarazione è costituita dall’attestazione di ricevimento dell’Agenzia, secondo cui gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa e copia della ricevuta dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di opzione per il regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl n. 83/2012) il lavoratore autonomo può posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. L’opzione, manifestata tramite comportamento del contribuente, deve essere poi comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva per l’anno di prima applicazione e produce un vincolo di almeno tre anni, salvo il superamento dei 2milioni di euro, circostanza che comporta l’uscita dal regime. Trascorso il periodo minimo di permanenza l’opzione Iva per cassa resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da effettuare con le stesse modalità dell’adesione.
Nei casi di esonero dall’Iva 2021 (relativa al 2020) il quadro VO dovrà essere trasmesso in allegato a “Redditi 2021” entro il 30 novembre 2021 se la dichiarazione è inviata in modalità telematica.
Da segnalare che il quadro VO accoglie il rigo VO16 relativo ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione e elettronici. Tale rigo, in particolare, riguarda i soggetti nazionali che pur potendo applicare l’imposta in Italia su tali servizi resi ai consumatori Ue (deroga prevista dall’articolo 7-octies, comma 3, Dpr n. 633/1972) in realtà decidono di applicarla nel Paese del committente.
Il quadro VO interessa anche i forfetari, sia quelli che scelgono di aderire a tale regime sia quelli, invece, che provengono dal forfetario e optano per l’ordinario. In quest’ultimo caso dovranno barrare la casella 1 del rigo VO33. L’opzione rimane valida per un triennio e per ciascun anno successivo, fino alla revoca. il vincolo triennale non vale invece per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa e il forfetario sono naturali per i contribuenti minori, mentre permane per chi ha scelto la contabilità ordinaria e per i professionisti. Con la casella 2 del rigo VO33, invece, il contribuente che ha optato per il forfetario esprima la revoca. In tal caso il quadro VO dovrà essere allegato al modello “Redditi2021”.
La mancata presentazione della dichiarazione è sanzionata, proporzionalmente, dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se il contribuente ha effettuato soltanto operazioni che non richiedono il versamento dell’imposta, per l’omesso adempimento si applicherà la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro. Anche la dichiarazione tardiva è punita con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se trasmessa entro 90 giorni mentre non è sanzionato il ritardo entro i 30 giorni.
Si ricorda, inoltre in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza dichiarativa è possibile avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs. n. 472/1997) con il versamento della sanzione per omessa dichiarazione ridotta ad 1/10 del minimo.
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