27 Aprile 2021
Energia eolica, stesso Registro per fondo rustico e terreno agricolo
Aliquota dello 0,5 %, come per i fondi rustici, in caso di registrazione dei contratti di affitto di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici. In fin dei conti, il fondo rustico non è altro che un appezzamento di terreno coltivabile corredato dalle relative pertinenze.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 299 del 27 aprile 2021.
La società istante si occupa della costruzione e della gestione di parchi eolici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Per svolgere la sua attività stipula contratti di locazioni ultra novennali di terreni agricoli e diritti di superficie e di servitù su parti di terreni agricoli su cui situare le strutture.
Il quesito riguarda, appunto, un contratto di locazione, costituzione di diritto di superficie e di servitù, con oggetto i terreni agricoli destinati alla costruzione e alla manutenzione diretta, o in concessione a terzi, della porzione di un impianto eolico.
L’istante ritiene che ai suddetti contratti possa essere applicata l’imposta di registro dell’0,5% come la disciplina prevede per i “fondi rustici”, in quanto, osserva il contribuente, nella locuzione “fondo rustico” utilizzata dalla norma di riferimento – artico 5 della Tariffa, Tur – non si fa alcun cenno al tipo di attività svolta sul terreno.
E l’Agenzia delle entrate conferma.
Numerosi documenti di prassi hanno fornito chiarimenti sui corretti trattamenti fiscali cui sottoporre le attività connesse alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici (circolare n. 32/2009, circolare n. 46/2007 circolare n. 38/2008, circolare n. 36/2013).
In particolare, la circolare n. 36/2013 ha precisato che per stabilire quale sia il regime fiscale applicabile ai fini dell’Iva e dell’imposta di registro occorre accertare, innanzitutto, se la costruzione della struttura comporti una variazione della destinazione urbanistica del campo affittato. Le regole cambiano, infatti, in relazione all’edificabilità o meno dell’area e in relazione alla sua natura agricola (vedi articolo “Pannelli solari: ecco la circolare che mette accordo tra fisco e catasto”).
Al riguardo, in coerenza con la disciplina europea che ammette la costruzione di impianti che producono energia rinnovabile su terreni agricoli, e con l’ordinamento nazionale secondo cui la centrale fotovoltaica non trasforma automaticamente l’appezzamento in “area edificabile”, in quanto gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in aree classificate come zone agricole dai piani urbanistici (risoluzione n. 112/2009), la circolare afferma che per la locazione del campo destinato all’impianto è dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,5 % in caso di fondo rustico, e nella misura del 2% negli altri casi, sempreché l’affitto rientri nel regime esenzione dall’Iva (articolo 10, decreto Iva), in considerazione della deroga al principio di alternatività Iva-Registro.
Più precisamente, se l’affitto del terreno non rientra nel campo Iva, l’aliquota, in linea generale, è del 2%, eccezion fatta per i fondi rustici, ipotesi che prevede, in base al richiamato articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5 per cento.
Corretta, ritiene l’Agenzia, la conclusione dell’istante secondo cui i fondi rustici e i terreni agricoli sono equivalenti e pagano la stessa aliquota (05%) per la registrazione dei contratti di affitto delle aree coltivabili destinate alla costruzione di impianti eolici.
E corretto anche il rinvio del contribuente alla risoluzione n. 26/2015. Il documento di prassi, prendendo spunto dalla sentenza n. 369/1989 Ctc, secondo la quale “Enunciando il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze il legislatore tributario ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi strumentali (pertinenziali)necessari per la gestione economica…”, ha affermato che “In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze coincide con la nozione di fondo rustico“.
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