Normativa e prassi

27 Aprile 2021

Atto di donazione a due fratelli: l’imposta ipotecaria non va sommata

La donazione a due fratelli di due distinti appezzamenti di terreno è ricondotta agli atti che contengono più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, gli uni dagli altri e ciascuno di essi è soggetto a tassazione come se fosse un atto distinto. Questa, in estrema sintesi, l’indicazione che arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 298 del 27 aprile 2021.
 
L’interpello è stato presentato da una contribuente che intende donare ai propri fratelli due distinti appezzamenti di terreno: al primo vuole donare la propria quota di 1/4 della p.f. 1029 C.C. Alfa con un valore di 740 euro, al secondo la p.m. 43 della p. ed 433 C.C. Beta con un valore di 10.881 euro.
L’istante chiede di conoscere quale sia la corretta tassazione dell’atto di donazione ai fini della imposta ipotecaria, ritenendo che si applichi l’imposta ipotecaria proporzionale al 2% sulla p.f. 1029 C.C. Alfa (quindi 14,8 euro) e al 2% sulla p.m. 43 della p. ed. 433 (quindi 217,62 euro). In totale, dunque, l’imposta ipotecaria dovuta per questo atto ammonta a 232,42 euro (14,8 + 217,62).
 
La contribuente giunge a tale conclusione basandosi su quanto esposto nella circolare n. 18/2013, in cui viene evidenziato che si fa la somma di tutte le imposte proporzionali applicate ai singoli negozi giuridici dell’atto. Se questa somma è inferiore al minimo di 1.000 euro per l’imposta di registro e a 200 euro per le imposte ipotecarie e catastali si arrotonda l’imposta dovuta al minimo. Non si prendono, quindi, tante imposte fisse quanti sono i negozi giuridici e quindi, a suo giudizio, non si applica l’imposta fissa di 200 euro per la p.f. 1029, ma l’imposta proporzionale di 14,8 euro, anche se inferiore al minimo, purché la somma delle imposte di entrambi i negozi superi il minimo di 200 euro.
 
L’Agenzia non concorda con le conclusioni dell’istante e argomenta la propria posizione riportando documenti normativi e giurisprudenziali che hanno, a vario titolo, affrontato l’argomento.
Innanzitutto, l’Agenzia ritiene che l’atto che la contribuente intende stipulare consiste in due distinte donazioni effettuate a favore di soggetti diversi e riguardanti beni diversi. La situazione può essere ricondotta agli atti che contengono più disposizioni per cui “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto” (articolo 21, comma 1 del Tur). Il comma 2 di tale articolo prevede invece che “Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
La Corte di cassazione è intervenuta più volte in merito al criterio distintivo dei due commi dell’articolo 21 affermando che il Tur, nello stabilire il regime tributario dell’imposta di registro applicabile nel caso in cui l’atto contenga più disposizioni, detta il criterio distintivo tra tassazione unica (da applicare con riguardo alla disposizione soggetta all’imposizione più onerosa: comma 2) e tassazione separata delle singole disposizioni (comma 1), individuandolo nella sussistenza, o meno, del requisito che esse “derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre”.
 
Con l’ordinanza n. 7809/2015, in particolare, è stato affermato che “la Corte costantemente interpreta tale criterio – anche con riferimento al previgente D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, di contenuto identico alla norma attuale, e, prima ancora, al R.D. n. 3269 del 1923, art. 9, il quale a sua volta già esprimeva un concetto del tutto analogo -, nel senso che le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse”.
Riguardo all’imposta ipotecaria, chiarisce l’Agenzia, occorre tener presente il contenuto dell’articolo 18 del Dlgs. n. 347/1990, secondo cui “Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se non inferiore”.
 
Ciò premesso, l’Agenzia giunge alla conclusione che gli atti di donazione descritti nell’istanza d’interpello – che non derivano, per la loro intrinseca natura, l’uno dall’altro – devono essere tassati autonomamente, e nello specifico:

  • per la donazione della p.m. 43 della p. ed 433 C.C. Beta con un valore di 10.881 euro l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura di 217,62 euro
  • per la donazione della p.f. 1029 C.C. Alfa con un valore di 740 euro l’imposta proporzionale sarà dovuta nella misura fissa di 200 euro e non di 14,8 euro, come sostenuto dall’istante.
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