27 Aprile 2021
Società francese, impiegato in Italia: ritenute con stabile organizzazione
Una società francese che fabbrica rubinetti e che ha istituito un ufficio di rappresentanza in Italia per la promozione istituzionale dei suoi prodotti, senza svolgere attività commerciale, non può applicare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle somme da corrispondere al lavoratore dipendente, operando in qualità di sostituto d’imposta, mancando, in Italia, una stabile organizzazione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 297 del 27 aprile 2021.
L’Agenzia precisa in primo luogo che fra i soggetti obbligati a operare, in qualità di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi, sono inclusi anche “le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (articolo 73, lettera d) comma 1, del Tuir). La disposizione in pratica prevede che possano rivestire la qualifica di sostituti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
Tuttavia, evidenzia l’Agenzia, tali enti e società non residenti assumono la veste di sostituti solo per i soli redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (circolare del ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997). Le società non residenti, infatti, anche se ricomprese, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973, ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.
Di conseguenza, in assenza di stabile organizzazione in Italia, l’istante, non rivestendo il ruolo di sostituto d’imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia.
L’Agenzia precisa, inoltre, che nel caso in cui l’istante possa operare le ritenute alla fonte sui corrispettivi, sarà tenuto ad adempiere anche a tutti gli altri obblighi formali e sostanziali (cfr. principio di diritto n. 8/2019). Resta inteso che se il personale assunto in Italia ha facoltà di concludere contratti in nome della società istante, bisognerà verificare se la stessa disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
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