19 Aprile 2021
Rilevanza del codice Ateco nei benefici dei “decreti Ristori”
La sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 è fruibile anche dalle imprese e dai professionisti che non esercitano le attività economiche limitate dal Dpcm 3 novembre 2020, purché a novembre 2020 abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Con la risposta n. 262 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate esprime il proprio parere in merito a due questioni rappresentate da una Srl, esercente un’attività commerciale in un negozio situato all’interno di una palestra, senza possibilità di accesso indipendente. A seguito della chiusura imposta alla palestra dai provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la società interpellante, considerata la particolare collocazione del proprio locale, non ha potuto continuare l’attività, non percependo, di conseguenza, alcun corrispettivo. Chiede, pertanto, se ha diritto:
- al contributo a fondo perduto ex articolo 2, Dl n. 149/2020 (“decreto Ristori-bis”)
- alla sospensione dei versamenti ex articolo 2, Dl n. 157/2020 (“decreto Ristori-quater”).
In merito al primo quesito, la risposta dell’amministrazione finanziaria è di segno negativo. La norma di riferimento, infatti, non ammette letture diverse: il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 dello stesso Dl n. 149/2020 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Poiché l’attività prevalente dichiarata dalla società istante non rientra tra i codici Ateco individuati dalla norma, quindi – diversamente da quanto avvenuto per le palestre – non è stata oggetto di sospensione, non è possibile accedere al contributo a fondo perduto, a prescindere dall’eventuale sussistenza degli altri requisiti.
Il secondo dubbio riguarda, invece, la fruibilità della sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, più precisamente di quelli relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute in qualità di sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. La norma agevolativa è destinata agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese dal Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis”, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.
Pertanto, la società istante, in presenza del requisito della riduzione del fatturato, può fruire della sospensione dei termini di versamento.
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