13 Aprile 2021
Gestione previdenza professionale Lpp, la ritenuta sulle somme versate in Italia
Con la risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 13 aprile 2021, l’Agenzia fornisce chiarimenti a un’associazione sulla corretta applicazione della ritenuta sulle prestazioni della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP). L’istante vuole sapere quali siano le informazioni da richiedere al cliente per consentire agli intermediari finanziari residenti coinvolti nel pagamento delle prestazioni LPP di adempiere in modo corretto al loro compito di sostituti di imposta. Chiede, inoltre, conferma che sulle somme corrisposte in forma di capitale sia applicabile soltanto la tassazione separata, come indicato nella risoluzione n. 3/2020 (vedi articolo “Pensione LPP: senza intermediario è soggetta a tassazione separata”).
L’Agenzia ricorda l’articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991, in base al quale “le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate” sono assoggettate alla ritenuta nella misura del 5%, stabilita al comma 1 per le rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS).
Tale ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme versate in Italia dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP).
Come chiarito dalla risoluzione n. 3/2020 richiamata, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della LPP, è stato equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), entrambi soggetti alla ritenuta del 5%. In sostanza, il tenore della norma al comma1-bis induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa sulle prestazioni LPP, siano esse sotto forma di rendita o di capitale. Inoltre, anche la ritenuta sulle pensioni LPP deve ritenersi applicata a titolo di imposta ed esonera gli interessati dagli obblighi dichiarativi.
Riguardo i soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta, in caso di somme versate tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”.
La differente formulazione prevede che, diversamente dalle rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari tramite determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel secondo caso, è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali sono accreditate le prestazioni dei beneficiari. Il fatto che la norma faccia riferimento all’intermediario finanziario italiano che interviene nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente.
Il contribuente per la corretta applicazione della ritenuta dovrà provare alla banca:
- di essere fiscalmente residente in Italia
- che si tratta delle somme previste dall’articolo 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991
- nell’ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l’impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca
- l’importo lordo su cui applicare la ritenuta.
L’Agenzia precisa inoltre che “non si tratta di un’erogazione in forma di capitale”: la dichiarazione non è necessaria in quanto, come chiarito anche dalla risoluzione n. 3/2020, anche qualora la somma sia erogata in forma di capitale è soggetta alla ritenuta del 5%, se canalizzata tramite intermediario.
Nel caso in cui l’accredito delle prestazioni LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d’imposta, l’articolo 76, comma 1-bis della legge n. 413/1991 non può trovare applicazione.
Riguardo la tassazione delle somme liquidate una tantum sotto forma di capitale, l’Agenzia precisa che la tassazione separata in base alla quale l’imposta si applica separatamente alle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni” (articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del Tuir) è applicabile nella sola ipotesi di assenza di canalizzazione delle prestazioni LPP tramite un intermediario residente. Pertanto, in assenza di tale canalizzazione, per la riscossione da parte del cliente delle prestazioni LPP è prevista la tassazione Irpef delle somme nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ferma restando la tassazione separata per quelle erogate sotto forma di capitale.
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