11 Aprile 2021
Trasferimento nel mandato cointestato, il valore dei titoli è quello originario
In un mandato fiduciario cointestato, con proprietà giuridica dei beni sottostanti divisa fra i coniugi, il trasferimento del 50% del portafoglio, composto da titoli nominativi o al portatore, dallo stesso mandato cointestato a un rapporto di custodia o amministrazione in regime di risparmio amministrato intestato alla sola moglie, a seguito del decesso del marito, non deve essere considerato un trasferimento imponibile. Il valore dei titoli confluiti nel nuovo deposito, quindi, non cambia rispetto a quello del dossier di provenienza. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 159 dell’8 marzo 2021.
La società fiduciaria “statica” istante, che, per i beni e rapporti oggetto di amministrazione fiduciaria, sia nel caso di intestazione diretta che di amministrazione senza intestazione, situati presso intermediari non residenti, agisce come sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale e diversi percepiti dai clienti fiducianti all’estero, assolvendo inoltre agli obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale, in particolare, chiede se tale operazione debba essere considerata fiscalmente rilevante o se può avvenire senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 5 del Dlgs n. 461/1997.
L’Agenzia fa presente la norma in base alla quale si considera cessione a titolo oneroso fiscalmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva “anche il trasferimento di titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all’articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione” (articolo 6, comma 6, Dlgs n. 461/1997).
Dalla disposizione normativa deriva quindi che, fatto salvo i casi di donazione o successione che sono chiaramente esclusi dall’imposizione, dal punto di vista fiscale il trasferimento dei titoli, ovvero il cambio di intestazione del dossier, è equiparato alla cessione degli stessi strumenti al valore di mercato. La norma in questione vuole evitare infatti che attraverso il trasferimento di titoli, o altri valori, dal dossier in amministrazione presso un intermediario ad altro conto deposito intestato a soggetti diversi dal titolare del dossier di origine, si possa verificare un salto d’imposta.
Tale regola vale anche quando il passaggio riguarda uno solo dei cointestatari del rapporto originario in quanto, in questo caso, si è comunque verificato un cambio di intestazione di beni e valori.
L’Agenzia, tuttavia, rileva che nell’interpello in esame il cambio di intestazione non si può ascrivere alla volontà di uno dei due intestatari, essendo infatti determinato dalla morte del marito.
Nel mandato cointestato, quindi, il trasferimento del 50% beni appartenenti al coniuge superstite, che non è caduto in successione, non è assimilato a una cessione imponibile.
Di conseguenza, il valore di carico dei titoli confluiti nel nuovo deposito non cambia rispetto a quello del deposito di provenienza, vale a dire sarà costituito dal costo o valore originario e, in caso di pluralità di titoli, quote o certificati, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria basata sul valore rilevato nel rapporto di provenienza.
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