9 Aprile 2021
Documenti fiscali informatici, distinti la tenuta e la conservazione
Se i documenti fiscalmente rilevanti consistono in registri tenuti in formato elettronico non devono essere stampati fino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo esplicita richiesta in sede di accesso, ispezione o verifica, ed entro lo stesso periodo vanno posti in conservazione, nel rispetto delle norme relative alla conservazione digitale dei documenti (Dm 17 giugno 2014 e Cad), se si intenda mantenerli in formato elettronico o stampati in caso contrario. Questo uno dei chiarimenti della risposta n. 236 del 9 aprile 2021.
Il quesito è di una società che, fino al 2019, ha effettuato la conservazione elettronica di una serie di documenti rilevanti sotto il profilo civilistico e fiscale (fatture clienti, registri Iva, libro giornale, eccetera).
Dal 2020 intende applicare la procedura amministrativa semplificata introdotta dall’articolo 12-octies del Dl n. 34/2019 per registri e liquidazioni Iva, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale. In base al nuovo sistema la società dovrà tenere aggiornati e memorizzati i propri dati e registri contabili con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi residenti sul proprio software gestionale, procedendo alla stampa dei documenti soltanto se richiesto dagli organi di controllo.
Pertanto, l’istante non provvederebbe alla loro conservazione sostitutiva attraverso l’apposizione di una marcatura temporale e firma digitale, ma garantirebbe (tramite backup periodici) che, al momento di controlli e ispezioni, i documenti/registri risultino e vengano stampati contestualmente alla richiesta degli organi preposti.
La società chiede conferma sulla correttezza del suo comportamento dal punto di vista civilistico (articoli nn. 2215/2220 cc), oltre che tributario, ossia sulla possibilità di non effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti tenuti in formato elettronico tramite marca temporale e firma digitale.
Un secondo quesito riguarda la procedura corretta da seguire per il pagamento del Bollo, in caso di applicazione dell’articolo 12-octies del Dl n. 34/2019 e per quei registri per cui è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo: tramite modello F23 in funzione del numero di pagine, apposizione di contrassegno, pagamento tramite F24 sulla base del numero di registrazioni.
L’articolata analisi dell’Agenzia delle entrate arriva, in merito alla prima richiesta, a conclusioni diverse rispetto alla procedura “molto” semplificata proposta dall’istante.
L’articolo 12-octies richiamato ha ridotto in modo drastico l’uso del cartaceo per la “tenuta” dei documenti e delle scritture contabili e fiscali ammettendo come valido qualsiasi supporto elettronico se in linea con la disciplina e limitandone la stampa soltanto se richiesta dagli organi di controllo.
Tuttavia, precisa l’amministrazione, la norma non ha modificato le regole riguardanti la “conservazione” di tali scritture e, in particolare, quelle relative ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (elencati nella circolare n. 36/2006). In particolare, per questi ultimi, il riferimento è il Dm del 17 giugno 2014 che ne definisce le caratteristiche e, appunto, le modalità di conservazione. In particolare, il comma 2 dell’articolo 3 recita: “Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
La procedura di conservazione deve essere conclusa entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo di riferimento, i tre mesi raddoppiano e diventano sei per l’anno 2019 come stabilito dall’articolo 5, comma 16, del decreto “Sostegni”.
L’Agenzia specifica, quindi, che la “tenuta” e la “conservazione” dei documenti sono da considerarsi concetti e adempimenti distinti nel caso in cui, secondo la disciplina in vigore, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico e precisa che:
- ai fini della loro regolarità, non devono essere stampati fino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, a meno che non venga richiesto dagli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica
- entro lo stesso periodo vanno posti in conservazione secondo le modalità previste dal menzionato Dm 17 giugno 2014, e quindi anche del Codice dell’amministrazione digitale, se il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero stampati in caso contrario.
In definitiva, la soluzione proposta dalla società non è fattibile: i documenti devono essere conservati tramite marca temporale e firma digitale.
Per quanto riguarda il secondo quesito, il documento di prassi premette che, in linea generale, l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili indicate all’articolo 2214 del codice civile.
Il Bollo relativo alle scritture contabili tenute in formato digitale (a prescindere dal tipo di conservazione) deve essere pagato, come indicato anche dall’istante, telematicamente tramite il modello F24 (articolo 6, comma 1, Dm 17 giugno 2014) con il codice tributo “2501”.
L’Agenzia specifica che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” sottoposti al tributo, devono intendersi i libri e registri previsti dall’articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso Dpr.
L’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno deve essere versata, stabilisce il comma 2 dello stesso articolo 6, in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il successivo comma 3, infine, dispone che per i suddetti libri e giornali tenuti in modalità informatica, l’imposta è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Condivisa, quindi, la modalità di pagamento dell’imposta di bollo tramite il modello F24.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 22 Maggio 2026
Fatture dei debitori iscritti a ruolo, ampliato l’accesso alle informazioni
L’Agenzia rende disponibili all’Agente della riscossione i dati sui corrispettivi e le fatture di debitori e coobbligati, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026 Definite, con un provvedimento del 22 maggio, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
Analisi e commenti 22 Maggio 2026
Principio contabile Oic 10, emendamenti in consultazione
La revisione del documento si è resa necessaria a seguito di un’attività di Post implementation review (Pir) effettuata su un campione significativo di 1030 rendiconti finanziari L’Organismo italiano di contabilità il 20 maggio ha pubblicato in consultazione una bozza di revisione del principio contabile Oic 10, dedicato al Rendiconto finanziario.
Attualità 21 Maggio 2026
5 per mille 2025: sono online gli elenchi dei beneficiari
Oltre 96mila gli ammessi al contributo. Le somme assegnate derivano direttamente dalle preferenze espresse dai contribuenti al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi Disponibili da oggi, 21 maggio 2026, sul sito dell’Agenzia delle entrate, gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025.
Attualità 21 Maggio 2026
Festival del Lavoro 2026, Carbone all’evento di apertura
Iniziata oggi a Roma la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.